L'aggravante di irregolarità dello straniero di cui all'art. 61, n. 11 bis c.p. legata unicamente alle condizione personale del reo (Cassazione, sent. n. 4406/10)
Secondo la Corte di Cassazione, la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11 bis c.p. ha una natura esclusivamente soggettiva, riguardante la condizione personale del reo, quale persona illegalemente presente sul territorio nazionale, senza che abbia rilevanza se vi sia un nesso o meno tra il reato e lo stato di illegale presenza dell'agente al tempo in cui si è commesso il reato.
Corte di Cassazione, Sez. III Penale, Sent. n. 4406 del 2 febbraio
2010, Pres. Lupo, Rel. Gazzara.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, con sentenza del 7/3/09, ha
applicato a K. M., imputato del reato di cui agli artt. 61, nn. 11 bis c.p., 73, co. 1,
d.P.R. 309/90, la pena di mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, ha
ordinato la confisca e la distruzione dello stupefacente, nonché la confisca della
somma di euro 25,00, visto, di poi, l'art. 316 c.p.p. ha disposto il sequestro
conservativo della restante somma in sequestro.
Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, con i seguenti motivi:
- il Tribunale di Bologna ha erroneamente ritenuto sussistente la aggravante di cui
all'art. 61, n. 11 bis c.p., che nel caso di specie non poteva essere addebitata
all'imputato, visto che esso non risultava destinatario di alcun provvedimento di
espulsione.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta
nella quale conclude per la inammissibilità del ricorso.
RILEVATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il K. censura la sentenza impugnata in punto di ritenuta sussistenza della
circostanza aggravante, di cui all'art. 61, n. 11 bis, c.p., in quanto detta circostanza
non poteva essere addebitatagli.
È evidente, infatti, che l'elemento normativo "illegalmente" è stato erroneamente
ritenuto rinvenibile pur in assenza di elementi che potessero comportarne la
integrazione: esso va interpretato nel senso che la illegalità deve derivare
dall'essere stato l'imputato in precedenza quantomeno destinatario di un
provvedimento, giurisdizionale o amministrativo, adottato nel rispetto dei requisiti
di legge, con cui sia stato intimato allo straniero di allontanarsi dal territorio
nazionale, facendo insorgere in capo ad esso il correlativo obbligo di
conformarvisi.
La censura è priva di pregio e non può trovare accoglimento.
Devesi osservare che la circostanza di cui all'art. 61, n. 11 bis, c.p., ha natura
soggettiva, riguardando le condizioni e le qualità personali del colpevole, poiché
attribuisce rilievo, unicamente, alla condizione di persona illegalmente presente
sul territorio nazionale, propria dell'autore del reato; di tal che essa circostanza è,
pertanto, configurabile anche nella ipotesi in cui non vi sia alcun nesso tra il reato
e lo stato di illegale presenza dell'agente nel territorio nazionale, al tempo in cui è
stata posta in essere la condotta criminosa.
La legge non limita la configurabilità della aggravante in relazione a quei reati la
cui commissione sia stata agevolata dall'illegale presenza dell'autore sul territorio
dello Stato, ovvero che siano stati commessi allo scopo di consentire il suo
ingresso illegale nello Stato medesimo, o la protrazione della sua permanenza
illecita.
Nella specie è emerso inequivocamente la illegale presenza del K. in Italia, come
dichiarato dallo stesso imputato al momento dell'arresto e come contestato nel
capo di impugnazione.
Da quanto rilevato emerge, con netta evidenza, che i motivi di sostegno della
impugnazione vanno rigettati.
P.Q.M.
Le Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.



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