• Cassazione: l'aggravante di irregolarità si applica anche se non c'è nesso con il reato compiuto

    L'aggravante di irregolarità dello straniero di cui all'art. 61, n. 11 bis c.p. legata unicamente alle condizione personale del reo (Cassazione, sent. n. 4406/10)
    Secondo la Corte di Cassazione, la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11 bis c.p. ha una natura esclusivamente soggettiva, riguardante la condizione personale del reo, quale persona illegalemente presente sul territorio nazionale, senza che abbia rilevanza se vi sia un nesso o meno tra il reato e lo stato di illegale presenza dell'agente al tempo in cui si è commesso il reato.

    Corte di Cassazione, Sez. III Penale, Sent. n. 4406 del 2 febbraio
    2010, Pres. Lupo, Rel. Gazzara.
    RITENUTO IN FATTO
    Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, con sentenza del 7/3/09, ha
    applicato a K. M., imputato del reato di cui agli artt. 61, nn. 11 bis c.p., 73, co. 1,
    d.P.R. 309/90, la pena di mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, ha
    ordinato la confisca e la distruzione dello stupefacente, nonché la confisca della
    somma di euro 25,00, visto, di poi, l'art. 316 c.p.p. ha disposto il sequestro
    conservativo della restante somma in sequestro.
    Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, con i seguenti motivi:
    - il Tribunale di Bologna ha erroneamente ritenuto sussistente la aggravante di cui
    all'art. 61, n. 11 bis c.p., che nel caso di specie non poteva essere addebitata
    all'imputato, visto che esso non risultava destinatario di alcun provvedimento di
    espulsione.
    Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta
    nella quale conclude per la inammissibilità del ricorso.
    RILEVATO IN DIRITTO
    Il ricorso è infondato e va rigettato.
    Il K. censura la sentenza impugnata in punto di ritenuta sussistenza della
    circostanza aggravante, di cui all'art. 61, n. 11 bis, c.p., in quanto detta circostanza
    non poteva essere addebitatagli.
    È evidente, infatti, che l'elemento normativo "illegalmente" è stato erroneamente
    ritenuto rinvenibile pur in assenza di elementi che potessero comportarne la
    integrazione: esso va interpretato nel senso che la illegalità deve derivare
    dall'essere stato l'imputato in precedenza quantomeno destinatario di un
    provvedimento, giurisdizionale o amministrativo, adottato nel rispetto dei requisiti
    di legge, con cui sia stato intimato allo straniero di allontanarsi dal territorio
    nazionale, facendo insorgere in capo ad esso il correlativo obbligo di
    conformarvisi.
    La censura è priva di pregio e non può trovare accoglimento.
    Devesi osservare che la circostanza di cui all'art. 61, n. 11 bis, c.p., ha natura
    soggettiva, riguardando le condizioni e le qualità personali del colpevole, poiché
    attribuisce rilievo, unicamente, alla condizione di persona illegalmente presente
    sul territorio nazionale, propria dell'autore del reato; di tal che essa circostanza è,
    pertanto, configurabile anche nella ipotesi in cui non vi sia alcun nesso tra il reato
    e lo stato di illegale presenza dell'agente nel territorio nazionale, al tempo in cui è
    stata posta in essere la condotta criminosa.
    La legge non limita la configurabilità della aggravante in relazione a quei reati la
    cui commissione sia stata agevolata dall'illegale presenza dell'autore sul territorio
    dello Stato, ovvero che siano stati commessi allo scopo di consentire il suo
    ingresso illegale nello Stato medesimo, o la protrazione della sua permanenza
    illecita.
    Nella specie è emerso inequivocamente la illegale presenza del K. in Italia, come
    dichiarato dallo stesso imputato al momento dell'arresto e come contestato nel
    capo di impugnazione.
    Da quanto rilevato emerge, con netta evidenza, che i motivi di sostegno della
    impugnazione vanno rigettati.
    P.Q.M.
    Le Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
    pagamento delle spese processuali.
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