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Discussione: DM Affari Esteri 1-12-2011 Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento

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    Exclamation DM Affari Esteri 1-12-2011 Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento

    MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
    DECRETO 11 maggio 2011
    Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per
    il loro ottenimento. (11A15229) (GU n. 280 del 1-12-2011 )
    IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
    di concerto con
    IL MINISTRO DELL'INTERNO, IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, IL MINISTRO
    DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
    SOCIALI, IL MINISTRO DELLA SALUTE, IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
    DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE
    REGIONI E PER LA COESIONE TERRITORIALE ED IL MINISTRO PER IL
    TURISMO
    Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernente il
    testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
    dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e
    successive modifiche ed integrazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto
    1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico
    suddetto, e successive modifiche ed integrazioni, a norma dell'art.
    1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in
    particolare l'art. 5;
    Vista la legge 30 settembre 1993, n. 388, recante ratifica ed
    esecuzione:
    a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica
    italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi
    degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica
    federale di Germania e della Repubblica francese, relativo
    all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con
    due dichiarazioni comuni, di seguito indicato: «Accordo di Schengen»;
    b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla
    convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato
    Accordo di Schengen, di seguito indicata: «Convenzione di
    applicazione», con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia
    e della Francia, nonche' la convenzione, il relativo atto finale, con
    annessi all'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione
    comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della
    firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune
    relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato;
    c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il
    Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3
    dell'accordo di cui alla lettera b), firmati a Parigi il 27 novembre
    1990;
    Vista la legge 16 giugno 1998, n. 209, recante ratifica ed
    esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato
    sull'Unione Europea, i Trattati che istituiscono le Comunita' europee
    ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad
    Amsterdam il 2 ottobre 1997, e del Protocollo allegato denominato
    «acquis» di Schengen;
    Vista la legge 8 agosto 2008, n. 130, recante ratifica ed
    esecuzione del Trattato di Lisbona;
    Vista la direttiva del Ministero dell'interno di cui all'art. 4,
    comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive
    modifiche ed integrazioni;
    Considerato che l'articolo B del Protocollo precitato prevede che
    l' «acquis» di Schengen, incluse le decisioni del comitato esecutivo,
    si applica immediatamente ai Paesi firmatari degli Accordi di
    Schengen;
    Considerato quanto previsto dal Regolamento CE n. 810/2009 del
    Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce
    un codice comunitario dei visti (di seguito indicato come «Codice
    Visti»);
    Considerato che i cittadini dei Paesi terzi di cui all'allegato n.
    II del Regolamento (CE) 539/2001 del 15 marzo 2001 e successive
    modifiche ed integrazioni sono autorizzati a soggiornare in esenzione
    dall'obbligo del visto fino a novanta giorni, ad eccezione di
    ingressi motivati da cure mediche o dall'esercizio di un'attivita'
    remunerata;
    Considerato che, in base all'art. 21 della Convenzione di
    applicazione dell'Accordo di Schengen, i cittadini dei Paesi terzi
    titolari di uno dei documenti di soggiorno di cui all'allegato 22 del
    manuale istituito ai sensi del codice comune delle frontiere e
    dell'allegato 2 del manuale per il trattamento delle domande di
    visto, istituito ai sensi del Codice Visti, sono autorizzati, in
    forza di tali documenti a fare ingresso ed a soggiornare, fino a 90
    giorni, in esenzione dall'obbligo del visto per tutte le tipologie
    d'ingresso individuate dall'art. 1 del presente Decreto;
    Considerato che:
    1) i visti d'ingresso previsti dagli articoli 24 e 26 del Codice
    Visti sono denominati «visti schengen uniformi», di seguito indicati:
    «V.S.U.», e si dividono in:
    visti di «tipo A», per transito aeroportuale, validi
    esclusivamente per il transito nelle zone internazionali degli
    aeroporti;
    visti di «tipo C», per soggiorni di breve durata o di viaggio,
    con validita' massima di novanta giorni;
    2) i visti suddetti possono essere limitati nella validita'
    territoriale, ai sensi dell'art. 25 del Codice Visti, assumendo la
    denominazione di visti a «validita' territoriale limitata», di
    seguito indicati: «V.T.L.»;
    3) i visti d'ingresso previsti dall'art. 18 della Convenzione di
    applicazione, cosi' come modificata dal Regolamento n. 265/2010 sono
    denominati «visti nazionali», di seguito indicati:
    «V.N.», e che tali visti di lunga durata, di «tipo D», hanno
    validita' superiore a novanta giorni;
    Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il
    Ministro per le pari opportunita', il Ministro per le riforme per il
    federalismo ed il Ministro della gioventu';
    Acquisito il parere del Dipartimento per il Coordinamento delle
    Politiche Comunitarie;
    Decreta:
    Art. 1
    1. Le tipologie dei visti corrispondenti ai diversi motivi
    d'ingresso sono: Adozione, Affari, Cure Mediche, Diplomatico, Gara
    Sportiva, Invito, Lavoro Autonomo, Lavoro Subordinato, Missione,
    Motivi Familiari, Motivi Religiosi, Reingresso, Residenza Elettiva,
    Ricerca, Studio, Transito Aeroportuale, Transito, Trasporto, Turismo,
    Vacanze-lavoro, Volontariato.
    Art. 2
    1. Fatti salvi i controlli di sicurezza richiesti in ambito
    Schengen e fermo restando quanto previsto circa il rilascio dei visti
    d'ingresso dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
    del 31 agosto 1999 n. 394, e successive modifiche ed integrazioni, i
    requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascuna tipologia di
    visto sono indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante
    del presente decreto.
    Art. 3
    1. L'ingresso in territorio nazionale di minori stranieri in
    possesso dei requisiti previsti per ciascuna delle tipologie di visto
    e' subordinato all'acquisizione, da parte della rappresentanza
    diplomatico-consolare, anche dell'atto di assenso all'espatrio
    sottoscritto da ciascuno degli esercenti la potesta' genitoriale che
    non accompagnino il minore nel viaggio, o in loro assenza dal tutore
    legale. L'assenso all'espatrio viene fornito secondo le norme vigenti
    nel paese di residenza del minore.
    2. L'ingresso di minori stranieri nell'ambito di programmi
    solidaristici di accoglienza temporanea e' subordinato all'esplicita
    autorizzazione espressa da parte del Comitato per i Minori stranieri,
    di cui all'art. 33 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche
    ed integrazioni.
    Art. 4
    1. Secondo quanto previsto dal Reg. (CE) N. 810/2009 del Parlamento
    Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice
    comunitario dei visti, nell'esame delle richieste di visto di breve
    durata e' richiesto alle rappresentanze diplomatico-consolari di
    prestare particolare attenzione alla valutazione se il richiedente
    presenti un rischio di immigrazione illegale ed offra adeguate
    garanzie sull'uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza
    del visto richiesto.
    2. Ai fini di tale valutazione, di esclusiva competenza della
    rappresentanza diplomatica o consolare, puo' essere richiesta
    l'esibizione di apposita documentazione, relativa anche allo scopo
    del viaggio ed alla condizione socio-economica del richiedente.
    Fondamentale rilevanza riveste altresi' il colloquio con il
    richiedente il visto.
    L'analisi di tali elementi viene effettuata anche per i visti di
    lunga durata, limitatamente allo studio.
    In caso di negativo riscontro sull'autenticita' e
    sull'affidabilita' della documentazione presentata, nonche' sulla
    veridicita' e sull'attendibilita' delle dichiarazioni rese, la
    rappresentanza diplomatico-consolare si asterra' dal rilascio del
    visto.
    Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica italiana.
    Roma, 11 maggio 2011
    Il Ministro degli affari esteri
    Frattini
    Il Ministro dell'interno
    Maroni
    Il Ministro della giustizia
    Alfano
    Il Ministro dello sviluppo economico
    Romani
    Il Ministro del lavoro
    e delle politiche sociali
    Sacconi
    Il Ministro della salute
    Fazio
    Il Ministro dell'istruzione,
    dell'universita' e della ricerca
    Gelmini
    Il Ministro per i rapporti con le regioni
    e per la coesione territoriale
    Fitto
    Il Ministro per il turismo
    Brambilla
    Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2011
    Ministeri istituzionali - Affari esteri, registro n. 15, foglio n.
    196
    Allegato A
    REQUISITI E CONDIZIONI
    1. Visto per "adozione" (V.N.)
    Il visto per adozione consente l'ingresso in Italia, ai fini di
    un soggiorno di lunga durata, a tempo determinato o indeterminato,
    presso gli adottanti o gli affidatari, al minore straniero
    destinatario del provvedimento di adozione o di affidamento a scopo
    di adozione, emesso dalla competente autorita' straniera in
    conformita' alla legislazione locale.
    Il visto e' rilasciato in presenza di specifica autorizzazione
    nominativa all'ingresso ed al soggiorno permanente in Italia del
    minore straniero, adottato o affidato a scopo di adozione, rilasciata
    dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, secondo quanto
    stabilito dalla legge 184/1983 (articoli 32 e 39, lettera h), cosi'
    come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 e dalla legge 28
    marzo 2001, n. 149.
    Al di fuori di tali casi, e anche in presenza di una sentenza di
    adozione di un Tribunale straniero delibata in Italia, il rilascio
    del visto per adozione e' subordinato al rilascio del nullaosta da
    parte della Commissione per le Adozioni Internazionali.
    2. Visto per "affari" (V.S.U.)
    Il visto per affari consente l'ingresso in Italia, ai fini di un
    soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda viaggiare per
    finalita' economico-commerciali, per contatti o trattative, per
    l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di beni
    strumentali acquistati o venduti nell'ambito di contratti commerciali
    e di cooperazione industriale.
    Per l'ottenimento del visto d'ingresso il cittadino straniero
    deve esibire sufficiente documentazione atta a comprovare:
    a) la propria condizione di operatore economico-commerciale;
    b) la finalita' del viaggio per il quale e' richiesto il visto;
    c) il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, in
    ogni caso non inferiori all'importo stabilito dal Ministero
    dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo
    unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
    d) la disponibilita' di un alloggio, mediante prenotazione
    alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino
    dell'U.E. o straniero regolarmente residente in Italia;
    e) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio
    del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle
    relative Linee Guida.
    Qualora il cittadino straniero viaggi per affari invitato in
    Italia da un'impresa operante in territorio nazionale, per contatti,
    trattative economiche o commerciali, per l'apprendimento o la
    verifica dell'uso e del funzionamento di macchinari acquistati o
    venduti nell'ambito di contratti commerciali e di cooperazione
    industriale con imprese italiane o per il relativo aggiornamento
    professionale, per la visita alle strutture dell'impresa italiana,
    ovvero per la partecipazione a mostre o fiere di settore in Italia,
    l'istanza di rilascio del visto d'ingresso deve essere accompagnata
    da una "dichiarazione d'invito" sottoscritta dall'Ente o dalla stessa
    impresa italiana, con la quale si indichi il periodo ed il motivo del
    soggiorno richiesto, nonche' l'attivita' che sara' svolta dallo
    straniero invitato.
    Il visto per affari, in presenza di analoghi requisiti, puo'
    essere rilasciato anche alle persone che accompagnino, per
    documentate ragioni di lavoro, il richiedente.
    3. Visto per "cure mediche" (V.S.U. o V.N.)
    Il visto per cure mediche consente l'ingresso, al fine di un
    soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato,
    allo straniero che abbia necessita' di sottoporsi a trattamenti
    medici presso istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private
    accreditate.
    I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono
    previsti dall'art. 36, comma 1 del testo unico n. 286/1998 e
    successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 44, comma 1 del
    decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive
    modifiche ed integrazioni. In ogni caso, il cittadino straniero che
    richieda il visto per cure mediche deve essere in possesso di
    certificazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria italiana
    pubblica o privata accreditata, ovvero da struttura sanitaria
    straniera ritenuta idonea dalla Rappresentanza diplomatico-consolare,
    corredata di traduzione in lingua italiana, che attesti la patologia
    sofferta.
    Il visto per cure mediche viene altresi' rilasciato, secondo le
    modalita' previste dall'art. 44, comma 2 del d.P.R. n. 394/1999 e
    successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dei programmi
    umanitari di cui all'art. 36, comma 2 del testo unico n. 286/1998 e
    successive modifiche ed integrazioni.
    Per le cure mediche da prestarsi nell'ambito dei programmi
    d'intervento umanitario delle Regioni previsti dall'articolo 32,
    comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il visto viene
    rilasciato in presenza di specifica e nominativa attestazione
    rilasciata dalla competente Autorita' regionale, che certifichi
    l'esistenza di apposita delibera per lo stanziamento dei fondi per
    programmi assistenziali, che indichino la copertura del singolo
    intervento sanitario.
    Il visto per cure mediche potra' essere rilasciato anche
    all'eventuale accompagnatore che assista lo straniero infermo, in
    presenza di adeguati mezzi economici di sostentamento non inferiori
    all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di
    cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998 e successive
    modifiche ed integrazioni.
    4. Visto "diplomatico" per accreditamento o notifica (V.N.)
    Il visto diplomatico per accreditamento o notifica consente
    l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo
    indeterminato, allo straniero titolare di passaporto diplomatico o di
    servizio, destinato a prestare servizio presso le rappresentanze
    diplomatico-consolari del suo Paese, in Italia o presso la Santa
    Sede.
    Il visto diplomatico e' rilasciato anche agli stranieri
    componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare.
    Tutte le richieste di visto devono essere avanzate per le vie
    diplomatiche, con nota verbale, e la concessione del visto e' sempre
    subordinata al preventivo nulla osta rilasciato dal Cerimoniale
    Diplomatico del MAE, il quale rilascia al titolare ed al suo stretto
    nucleo familiare una carta d'identita', che esime dalla richiesta di
    permesso di soggiorno, ai sensi di quanto disposto dalle Convenzioni
    di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961 e sulle Relazioni
    Consolari del 1963 (ratificate con legge n. 804 del 9 agosto 1967).
    Potra' essere concesso il visto diplomatico, in casi particolari,
    anche allo straniero titolare di passaporto ordinario, previa
    specifica autorizzazione del Cerimoniale Diplomatico del MAE.
    5. Visto per "gara sportiva" (V.S.U.)
    Il visto per gara sportiva consente l'ingresso, ai fini di un
    soggiorno di breve durata, allo sportivo straniero, agli allenatori,
    ai direttori tecnico-sportivi, ai preparatori atletici che intendano
    partecipare o siano invitati a partecipare, a carattere
    professionistico o dilettantistico, a singole competizioni o ad una
    serie di manifestazioni sportive organizzate dalle Federazioni
    sportive nazionali o dalle Discipline sportive associate riconosciute
    dal Comitato Olimpico nazionale Italiano, in territorio nazionale.
    Per la partecipazione a tali gare, di carattere ufficiale o
    amichevole, ma esclusivamente nell'ambito di discipline sportive
    organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline
    associate riconosciute dal Comitato Olimpico, e' necessaria la
    comunicazione del C.O.N.I. che attesti la notorieta' della
    competizione, confermi l'invito a partecipare rivolto all'atleta o al
    gruppo sportivo, e richieda il rilascio del relativo visto
    d'ingresso.
    Quanto ai singoli componenti la squadra o il gruppo, la
    rappresentanza diplomatico-consolare fara' riferimento alle liste
    ufficiali di nominativi presentate da Federazioni sportive straniere
    o da enti sportivi stranieri riconosciuti, che dovranno riportare
    l'indicazione della qualifica di ciascuno dei componenti stessi.
    Per l'ottenimento del visto d'ingresso per gara sportiva e' in
    ogni caso richiesto il possesso di adeguati mezzi economici di
    sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero
    dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo
    unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, la
    disponibilita' di un alloggio (prenotazione alberghiera o
    dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino dell'U.E. o
    straniero regolarmente residente in Italia), ed il possesso di
    un'assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio del
    22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle
    relative Linee Guida.
    Per l'ingresso di minori stranieri, si richiama quanto previsto
    in proposito dall'articolo 3, comma 1 del presente Decreto.
    6. Visto per "invito" (V.S.U.)
    Il visto per invito consente l'ingresso, al fine di un soggiorno
    di breve durata, allo straniero invitato da enti, istituzioni,
    organizzazioni pubbliche o private ma notorie, quale ospite di
    particolari eventi e manifestazioni di carattere politico,
    scientifico o culturale.
    Qualora le spese di soggiorno non risultino essere a carico
    dell'ente invitante, lo straniero dovra' in ogni caso dimostrare il
    possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori
    all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di
    cui all'art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e successive
    modifiche ed integrazioni, e la disponibilita' di un alloggio
    (prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da
    cittadino dell'U.E. o straniero regolarmente residente in Italia).
    Il visto verra' parimenti rilasciato, ai sensi di quanto previsto
    dall'art. 17 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed
    integrazioni, per l'esercizio del diritto di difesa, allo straniero
    destinatario di esplicita autorizzazione all'ingresso rilasciata dal
    Questore competente.
    7. Visto per "lavoro autonomo" (V.S.U. o V.N.)
    Il visto per lavoro autonomo consente l'ingresso in Italia, ai
    fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o
    indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un'attivita'
    professionale o lavorativa a carattere non subordinato.
    I. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono
    stabiliti dall'art. 26 e 27 del testo unico n. 286/1998 e successive
    modifiche ed integrazioni, e dall'art. 39 e 40 del decreto del
    Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche ed
    integrazioni.
    In particolare:
    1. per le attivita' in cui ricorrano le condizioni previste dal
    comma 1 dell'art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed
    integrazioni, la dichiarazione ivi richiesta e' resa
    dall'amministrazione preposta alla concessione delle relative
    abilitazioni, licenze e autorizzazioni o alla ricezione della
    denuncia di inizio attivita', ovvero dagli enti preposti alla
    vigilanza degli ordini professionali.
    Per le attivita' iscrivibili nel registro delle imprese tenuto
    dalle Camere di commercio, l'attestazione relativa all'astratta
    individuazione delle risorse necessarie di cui al comma 3 dell'art.
    39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e
    successive modifiche ed integrazioni, riguardante le attivita' ancora
    da intraprendere, e' resa dalle Camere di commercio competenti per
    territorio, in ragione delle funzioni attribuite alle stesse in tema
    di sviluppo economico locale e regolazione del mercato.
    Per le attivita' soggette ad iscrizione negli ordini
    professionali, l'attestazione e' resa dai competenti ordini stessi
    La dichiarazione o l'attestazione dovra' essere d'importo
    comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione,
    su base annua, dell'importo mensile pari all'assegno sociale.
    2. Il visto d'ingresso per lavoro autonomo puo' essere
    richiesto, per lo svolgimento della propria attivita', anche da
    cittadini stranieri che rivestano - limitatamente in societa' per
    azioni, a responsabilita' limitata, o in accomandita per azioni, gia'
    in attivita' da almeno tre anni - la carica di presidente, membro del
    consiglio di amministrazione, amministratore delegato, revisore dei
    conti. In tali casi, non e' richiesta alcuna attestazione circa i
    parametri finanziari di riferimento di cui al comma 3 dell'art. 39
    del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni. E'
    pero' richiesto il possesso di:
    2.a) certificato di iscrizione della societa' nel registro
    delle imprese;
    2.b) copia di una formale dichiarazione di responsabilita',
    preventivamente rilasciata o inviata dal legale rappresentante della
    societa' alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio
    ispezione del lavoro, con la quale si indichi che con il cittadino
    straniero non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
    2.c) dichiarazione del rappresentante legale della societa'
    che assicuri, in favore del richiedente, un compenso di importo
    superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione
    dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
    In tutti i casi, di cui ai precedenti punti 1 e 2, il lavoratore
    non appartenente all'Unione Europea deve dimostrare, ai sensi di
    quanto disposto dal comma 3 dell'art. 26 del testo unico 286/1998 e
    successive modifiche ed integrazioni, il possesso di:
    a) un alloggio idoneo, mediante l'esibizione di un contratto di
    acquisto o di locazione di un immobile, o mediante una dichiarazione
    resa dallo straniero stesso ai sensi dell'articolo 46 e 47 del
    decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
    ovvero a mezzo di una dichiarazione resa ai sensi delle medesime
    norme da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante
    in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente
    il visto un alloggio idoneo;
    b) un reddito, proveniente da fonti lecite, di importo
    superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione
    dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Tale requisito reddituale
    minimo e' soddisfatto in presenza di documentazione che attesti il
    conseguimento, nel proprio Paese di residenza, di un reddito analogo
    per l'anno precedente a quello di richiesta del visto, ovvero in
    presenza della dichiarazione prevista al punto 2.c;
    c) nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso, rilasciato -
    conformemente a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 39 del d.P.R.
    n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni - dalla Questura
    territorialmente competente, alla quale dovra' anche essere
    consegnata copia delle dichiarazioni e delle attestazioni, o della
    documentazione sostitutiva sopra indicate.
    Le dichiarazioni e le attestazioni - ovvero la documentazione
    sostitutiva - sopra indicate, unitamente al nulla osta della
    Questura, tutte di data non anteriore a tre mesi, devono essere
    presentate, per la loro verifica e valutazione, alla Rappresentanza
    diplomatico-consolare italiana competente, che provvedera', ai sensi
    di quanto previsto dal comma 5, 6 e 7 dell'art. 26 del testo unico n.
    286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e del comma 6
    dell'art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed
    integrazioni, al rilascio del visto.
    II. Per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei casi
    di cui all'art. 27, comma 1 lettere a), b), c) e d) del testo unico
    n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, il visto e'
    rilasciato alle condizioni stabilite dall'art. 40, comma 22 del
    d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, ed in
    presenza dei requisiti di cui ai precedenti punti a), b) e c).
    III. Per gli sportivi stranieri che - in osservanza di quanto
    previsto dalla legge 23 marzo 1991, n. 91 - sono chiamati a svolgere
    prestazioni sportive di lavoro autonomo, a titolo professionistico o
    dilettantistico, e' richiesta l'esibizione della dichiarazione
    nominativa d'assenso rilasciata dal Comitato Olimpico Nazionale
    Italiano (CONI) che, corredata di nulla osta espresso dalla Questura
    territorialmente competente, dovra' indicare le generalita'
    dell'atleta, la disciplina sportiva prescelta, gli estremi ed il
    recapito della societa' di destinazione. Tali ingressi sono
    considerati al di fuori delle quote stabilite dal decreto di
    programmazione di cui all'articolo 3, comma 4 del testo unico
    286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, ma compresi
    nell'ambito delle aliquote d'ingresso di cui all'articolo 27, comma
    5-bis del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed
    integrazioni.
    IV. Per quanto concerne il settore dello spettacolo, il visto
    d'ingresso per lavoro autonomo - di breve o lunga durata - e'
    concesso esclusivamente in favore di artisti stranieri di chiara
    fama, o di alta e nota qualificazione professionale, e di artisti o
    complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla R.A.I., da note
    emittenti televisive private o da enti pubblici di particolare
    rilevanza. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto
    sono:
    IV.a) copia dell'atto contrattuale di lavoro autonomo, con
    firma autenticata del gestore, del titolare della licenza di
    esercizio, dell'impresario o di un legale rappresentante, che
    garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore a quello
    previsto dai contratti nazionali per le categorie di lavoratori
    subordinati con qualifiche simili;
    IV.b) copia di una formale dichiarazione di responsabilita',
    preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale
    rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro,
    Servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtu'
    del contratto stipulato non verra' instaurato alcun rapporto di
    lavoro subordinato; per i lavoratori occupati presso circhi o
    spettacoli viaggianti all'estero, la dichiarazione e' rilasciata al
    Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale
    del Mercato del Lavoro - Div. II - Lavoratori dello spettacolo;
    IV.c) nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso rilasciato
    dalla Questura territorialmente competente, da richiedere, in
    analogia a quanto previsto in via generale per il lavoro autonomo,
    dal comma 5 dell'art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive
    modifiche ed integrazioni, dietro esibizione del contratto di lavoro;
    IV.d) disponibilita' di un'idonea sistemazione alloggiativa,
    documentabile anche mediante l'esibizione di prenotazione
    alberghiera, mediante una dichiarazione resa dallo straniero ai sensi
    degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
    dicembre 2000, n. 445, ovvero a mezzo di una eventuale dichiarazione
    resa ai sensi delle medesime norme dalla controparte contrattuale,
    che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un
    alloggio idoneo.
    Per i visti d'ingresso per lavoro autonomo nel settore dello
    spettacolo relativi a soggiorni di breve durata, rilasciati al di
    fuori delle quote stabilite dal decreto di programmazione di cui
    all'articolo 3, comma 4 del testo unico 286/1998 e successive
    modifiche ed integrazioni, sara' sufficiente l'esibizione di copia
    dell'atto contrattuale.
    In tutti i casi previsti dai precedenti punti I, II, III e IV, il
    rilascio del visto per lavoro autonomo deve essere segnalato dalla
    Rappresentanza diplomatico-consolare alla Direzione provinciale del
    lavoro, Servizio ispezioni del lavoro, territorialmente competente,
    ai fini dell'eventuale accertamento dell'effettiva natura giuridica
    del rapporto di lavoro.
    8. Visto per "lavoro subordinato" (V.S.U. o V.N.)
    Il visto per lavoro subordinato consente l'ingresso, ai fini di
    un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o
    indeterminato, allo straniero che sia chiamato in Italia a prestare
    un'attivita' lavorativa a carattere subordinato.
    I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono
    stabiliti dagli articoli 22, 24, 27 e 27bis del testo unico n.
    286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dagli articoli 29,
    30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 31, 38, 38-bis e 40 del
    d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, fermi
    restando gli adempimenti richiesti dagli articoli 49 e 50 del d.P.R.
    stesso per l'esercizio di attivita' professionali.
    Ai fini del rilascio del visto d'ingresso, lo Sportello Unico per
    l'Immigrazione provvedera' a comunicare alla competente
    rappresentanza diplomatico-consolare, con modalita' telematiche, il
    proprio nulla osta. Per gli stranieri da occupare nel settore dello
    spettacolo di cui all'art. 27 comma 1, lett. l), m), n) e o) del
    testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e
    all'art. 40, comma 13 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche
    ed integrazioni, il nullaosta - fino all'attivazione dei previsti
    collegamenti telematici - e' rilasciato dal Ministero del Lavoro e
    delle Politiche Sociali, D.G. Mercato del Lavoro Div. II e
    dall'Ufficio di Collocamento dello Spettacolo di Palermo,
    esclusivamente in forma cartacea. Per gli sportivi di cui all'art. 27
    comma 1, lett. p) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche
    ed integrazioni e all'art. 40, comma 16, 17 e 18 del d.P.R. n.
    394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il nullaosta -
    denominato dichiarazione nominativa d'assenso - e' rilasciato, fino
    all'attivazione dei previsti collegamenti telematici, dal CONI,
    Comitato Olimpico Nazionale, esclusivamente in forma cartacea.
    Il nullaosta per "lavoro subordinato" rilasciato dallo Sportello
    Unico per l'Immigrazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli
    22 e 24 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed
    integrazioni e trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici
    Consolari, deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto,
    entro sei mesi dalla data di emissione.
    Il nullaosta rilasciato ai sensi di quanto previsto dall'articolo
    27 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni
    deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro quattro
    mesi dalla data di emissione.
    Il visto d'ingresso per lo svolgimento in Italia di lavoro nel
    campo delle professioni sanitarie e' subordinato, oltre che al
    possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo
    riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della
    salute. Nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita'
    di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria
    ove verra' svolta l'attivita' lavorativa dovra' rilasciare una
    specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze
    diplomatico-consolari.
    Per i lavoratori marittimi stranieri destinati ad imbarcare su
    navi battenti bandiera italiana, fatte salve le disposizioni in
    materia di visti di transito, di cui al successivo punto 17 del
    presente allegato, e gli stranieri dipendenti da societa' estere,
    destinati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento
    di servizi complementari di cui all'art. 17 della legge 5 dicembre
    1986, n. 856, il visto e' rilasciato, ai sensi di quanto previsto
    dall'art. 27, comma 1 lettera "h" del testo unico 286/1998 e
    successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 40, comma 12 del dPR
    394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, dietro formale
    richiesta delle societa' armatrice, documentata con contratto di
    lavoro nominativo, copia del contratto d'appalto, e certificato
    d'iscrizione della nave nel Registro Internazionale.
    I requisiti e le condizioni per il rilascio del visto per lavoro
    subordinato, stabiliti dall'art. 27, comma 1, lettera p) del testo
    unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art.
    40, comma 16, 17 e 18 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche
    ed integrazioni, debbono intendersi applicabili agli stranieri
    destinati a svolgere attivita' sportiva, anche presso societa' non
    professionistiche, diverse da quelle previste dalla legge 23 marzo
    1981, n. 91. Ai fini del rilascio del visto d'ingresso, il CONI
    provvede a trasmettere alla competente rappresentanza
    diplomatico-consolare la propria dichiarazione nominativa d'assenso.
    In favore degli stranieri di cui all'art. 27, comma 1, lettera
    r-bis) del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed
    integrazioni, e all'art. 40, comma 21 del d.P.R. 394/1999 e
    successive modifiche ed integrazioni, e' rilasciato un visto
    d'ingresso per lavoro subordinato della durata minima prevista per
    l'ottenimento di un permesso di soggiorno che - a seguito
    dell'eventuale formalizzazione in territorio nazionale del rapporto
    di lavoro - consenta la proroga o il rinnovo dello stesso.
    Per i lavoratori occupati alle dipendenze di rappresentanze
    diplomatiche o consolari, o di enti di diritto internazionale aventi
    sede in Italia, ovvero di funzionari diplomatici - o impiegati
    amministrativi e tecnici - in servizio presso le rappresentane o gli
    Enti stessi, di cui all'articolo 40, comma 19 del d.P.R. 394/1999 e
    successive modifiche ed integrazioni, le richieste di visto dovranno
    essere avanzate con nota verbale per le vie diplomatiche, e la
    concessione del visto e' sempre subordinata all'acquisizione del
    preventivo nulla osta del Ministero degli affari esteri, Cerimoniale
    Diplomatico della Repubblica.
    Ai fini del rilascio del visto d'ingresso in favore dei docenti
    di scuole e universita' straniere operanti in Italia e di cui alla
    legge 24.05.2002, n. 103, lo Sportello unico per l'immigrazione
    provvede a comunicare, con modalita' telematiche, alla competente
    rappresentanza diplomatico-consolare il proprio nullaosta.
    9. Visto per "missione" (V.S.U. o V.N.)
    Il visto per missione consente l'ingresso in Italia, ai fini di
    un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato, allo
    straniero che per ragioni legate alla sua funzione politica,
    governativa o di pubblica utilita' debba recarsi in territorio
    italiano.
    Hanno accesso a tale categoria di visto gli stranieri che
    rivestano cariche governative o siano dipendenti di pubblica
    amministrazione, di enti pubblici, o di Organizzazioni
    internazionali, inviati in Italia nell'espletamento delle loro
    funzioni, ovvero i privati cittadini che per l'importanza della loro
    attivita' e per gli scopi del soggiorno possano ritenersi di pubblica
    utilita' per le relazioni tra lo Stato di appartenenza e l'Italia.
    Il visto per missione puo' essere rilasciato anche in favore di
    giornalisti corrispondenti ufficiali da accreditare in Italia. In tal
    caso, le richieste di visto dovranno essere avanzate per le vie
    diplomatiche, e la concessione del visto e' in ogni caso subordinata
    all'acquisizione del preventivo nulla osta del Ministero degli affari
    esteri, Servizio Stampa.
    Analogo visto per missione puo' essere rilasciato agli stranieri
    componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare, anche
    quando quest'ultimo sia esente dal visto.
    10. Visto per "motivi familiari" (V.N.)
    Il visto per motivi familiari, ai sensi di quanto disposto dagli
    articoli 28 e 29 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed
    integrazioni, consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno
    di lunga durata, al cittadino straniero nei confronti del quale il
    congiunto residente in Italia intenda esercitare il proprio diritto a
    mantenere o a riacquistare l'unita' familiare.
    I. Se familiare di cittadino di un Paese dell'Unione Europea o di
    un Paese aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo
    residente in Italia, ovvero di un cittadino italiano, il visto in
    favore del cittadino straniero e' rilasciato alle condizioni previste
    dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, artt. 2, 5 e 7.
    Il visto per motivi familiari sara' anche rilasciato, in presenza
    di un provvedimento definitivo adottato dall'Autorita' giudiziaria
    italiana competente, nel caso di adozione - da parte di cittadini
    italiani - di un cittadino straniero maggiorenne;
    II. Il cittadino straniero, di Paesi comunque diversi da quelli
    indicati al precedente punto I, regolarmente soggiornante in Italia,
    titolare di carta di soggiorno, di permesso di soggiorno, ovvero di
    visto d'ingresso di durata non inferiore ad un anno, rilasciati per
    lavoro subordinato o autonomo, per asilo, per studio, per motivi
    religiosi o per motivi familiari puo' richiedere il rilascio del
    visto per motivi familiari in favore delle categorie di familiari di
    cui al comma 1, 2 e 6 dell'art. 29 del testo unico 286/98 e
    successive modifiche e integrazioni.
    I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono
    stabiliti dall'art. 29, comma 3, 5, 6, 7 e 8 e 29-bis del testo unico
    n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 6 del
    d.P.R. n. 394/1999, e successive modifiche ed integrazioni.
    Per l'ottenimento del visto d'ingresso il cittadino straniero
    deve risultare in possesso di nullaosta per "familiare al seguito" o
    "ricongiungimento familiare", rilasciato dallo Sportello Unico per
    l'Immigrazione presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del
    Governo, e da questo trasmesso per via telematica direttamente agli
    Uffici Consolari. Il nulla osta deve essere utilizzato, ai fini del
    rilascio del visto per motivi familiari, entro sei mesi dalla data di
    emissione.
    Nel caso in cui il possesso dei requisiti e delle condizioni
    previste non possano essere documentati in modo certo mediante
    certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita'
    straniere, in ragione della mancanza di un'autorita' riconosciuta o
    comunque quando sussistano fondati dubbi sull'autenticita' della
    predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari
    provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi di quanto disposto
    dall'art. 49 del dPR n. 200/67, sulla base dell'esame del DNA e delle
    verifiche e controlli ritenuti necessari, disposti ai sensi di quanto
    previsto dall'articolo 2, comma 2-bis del d.P.R. 394/1999 e
    successive modifiche ed integrazioni.
    Resta onere del richiedente il visto comprovare l'assenza di
    altri figli nel Paese di origine o di provenienza per i genitori a
    carico di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c) del testo unico n.
    286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
    11. Visto per "motivi religiosi" (V.S.U. o V.N.)
    Il visto per motivi religiosi consente l'ingresso, ai fini di un
    soggiorno di breve o lunga durata, ai religiosi ed ai ministri di
    culto stranieri appartenenti ad organizzazioni confessionali, che
    intendono partecipare a manifestazioni di culto o esercitare
    attivita' ecclesiastica, religiosa o pastorale.
    I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del viso sono:
    a) l'effettiva condizione di "religioso", o di ministro di
    culto nell'ambito della propria organizzazione di appartenenza
    b) documentate garanzie circa il carattere religioso della
    manifestazione o delle attivita' addotte a motivo del soggiorno in
    Italia
    c) nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non
    siano a carico di Enti religiosi, l'interessato deve disporre di
    mezzi di sussistenza non inferiori all'importo stabilito dal
    Ministero dell'Interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3
    del T.U. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni
    d) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio
    del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle
    relative Linee Guida.
    Nel caso di invito da parte di una associazione di culto,
    operante di fatto in Italia e non riferibile a confessioni che hanno
    stipulato intese con lo Stato italiano o ad enti di culto
    riconosciuti giuridicamente, il visto verra' rilasciato solo previa
    verifica da parte del Ministero dell'Interno della natura di culto
    dell'ente e della conformita' del suo statuto ai principi
    dell'ordinamento italiano.
    12. Visto di "reingresso" (V.N.)
    Il visto di reingresso consente l'ingresso in territorio
    nazionale, ai fini della prosecuzione di un soggiorno di lunga durata
    a tempo determinato o indeterminato, agli stranieri titolari di carta
    o permesso di soggiorno la cui validita' risulti scaduta, ovvero
    titolari di permesso di soggiorno in corso di validita' ma che si
    trovino incidentalmente sprovvisti di tali documenti ed intendano
    rientrare nel territorio italiano.
    I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono
    stabiliti dall'art. 8 del d.P.R. n. 394/1999, e successive modifiche
    ed integrazioni. In particolare:
    I. ai sensi di quanto previsto dal comma 3, il visto di
    reingresso e' concesso in favore dei cittadini stranieri il cui
    documento di soggiorno risulti:
    a) scaduto da non oltre 60 giorni - da estendersi fino a sei
    mesi in caso di comprovati gravi motivi di salute del cittadino
    straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge - e del quale
    sia stato chiesto il rinnovo entro i termini. In tali casi non e'
    previsto il rilascio di nullaosta da parte della questura;
    b) scaduto da oltre 60 giorni - senza limiti di tempo - e del
    quale sia stato chiesto il rinnovo nei termini, qualora si sia
    allontanato dal territorio nazionale per adempiere gli obblighi
    militari. Solo nel caso il documento risulti scaduto da oltre 6 mesi,
    il visto d'ingresso e' rilasciato previo nulla osta della questura.
    II. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 4 del dPR n.
    394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il visto di
    reingresso e' concesso, previo nulla osta della questura, anche in
    favore dei cittadini stranieri privi di documento di soggiorno,
    perche' smarrito o sottratto.
    III. Il visto di reingresso e' rilasciato anche al cittadino
    straniero il cui documento di soggiorno sia scaduto da non oltre 60
    giorni e del quale non sia stato chiesto il rinnovo entro i termini,
    previo nulla osta della questura competente.
    13. Visto per "residenza elettiva" (V.N.)
    Il visto per residenza elettiva consente l'ingresso in Italia, ai
    fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro
    Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare
    alcuna attivita' lavorativa.
    A tal fine, lo straniero dovra' fornire adeguate e documentate
    garanzie circa la disponibilita' di un'abitazione da eleggere a
    residenza, e di ampie risorse economiche autonome, stabili e
    regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuita' nel
    futuro. Tali risorse, comunque non inferiori al triplo dell'importo
    annuo previsto dalla tabella A allegata alla direttiva del Ministro
    dell'interno del 1 marzo 2000, recante definizione dei mezzi di
    sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel
    territorio dello Stato, dovranno provenire dalla titolarita' di
    cospicue rendite (pensioni, vitalizi), dal possesso di proprieta'
    immobiliari, dalla titolarita' di stabili attivita'
    economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro
    subordinato.
    Anche al coniuge convivente, ai figli minori ed ai figli
    maggiorenni conviventi ed a carico, potra' essere rilasciato analogo
    visto, a condizione che le suddette capacita' finanziarie siano
    giudicate adeguate anche per quest'ultimi.
    14. Visto per "ricerca" (V.S.U. o V.N.)
    Il visto per ricerca consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno
    di breve o di lunga durata, allo straniero, in possesso di un titolo
    di studio superiore che nel Paese in cui e' stato conseguito dia
    accesso a programmi di dottorato, il quale sia chiamato in Italia per
    lo svolgimento di un'attivita' di ricerca da parte di un'universita'
    o di un istituto di ricerca aventi i requisiti previsti dall'art.
    27-ter , comma 1 e 2 del testo unico n. 286/98 e successive modifiche
    ed integrazioni.
    L'attivita' di ricerca cui e' chiamato lo straniero puo' essere
    svolta, a seconda dell'apposita convenzione di accoglienza stipulata
    con l'universita' o l'istituto di ricerca, nelle forme di lavoro
    subordinato, lavoro autonomo, o nell'ambito di una borsa di
    addestramento alla ricerca.
    I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono
    stabiliti dall'art. 27-ter del testo unico n. 286/98 e successive
    modifiche ed integrazioni.
    Ai fini del rilascio del visto d'ingresso di lunga durata, lo
    Sportello Unico per l'Immigrazione provvedera' a comunicare per via
    telematica alla competente rappresentanza diplomatico-consolare il
    proprio nulla osta per ricerca. Il relativo visto e' rilasciato
    prioritariamente rispetto a quello delle altre tipologie.
    Il nullaosta per "ricerca" rilasciato dallo Sportello Unico per
    l'Immigrazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27-ter del
    testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e
    trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari, deve
    essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi
    dalla data di emissione.
    Il visto d'ingresso per lo svolgimento in Italia di un'attivita'
    di ricerca nel campo delle professioni sanitarie e' subordinato,
    oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche
    al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del
    Ministero della salute. Nei casi in cui non sia previsto lo
    svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale
    della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' di ricerca
    dovra' rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso
    delle Rappresentanze diplomatico-consolari.
    15. Visto per "studio" (V.S.U. o V.N.)
    I. Il visto per studio consente l'ingresso in Italia, ai fini di
    un soggiorno di lunga durata ma a tempo determinato, allo straniero
    che - nell'ambito della quota stabilita dal decreto di cui
    all'articolo 39, comma 4 del testo unico 286/1998 e successive
    modifiche ed integrazioni, ed alle condizioni stabilite dal
    provvedimento di cui all'articolo 46, comma 2 del d.P.R. 394/1999 e
    successive modifiche ed integrazioni - intenda seguire corsi
    universitari.
    Il visto per studio e' concesso anche, alle medesime condizioni
    ed in presenza di analoghi requisiti, in favore degli studenti
    stranieri ammessi a frequentare corsi universitari presso universita'
    vaticane, universita' straniere presenti in territorio nazionale,
    ovvero universita' private comunque diverse da quelle indicate dal
    provvedimento di cui all'articolo 46, comma 2 del d.P.R. 394/1999 e
    successive modifiche ed integrazioni, in favore dei quali sia stato
    espresso esplicito nulla osta da parte del Ministero degli Affari
    Esteri, Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese.
    II. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39-bis del testo
    unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo
    44-bis del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il
    visto per studio, di breve o lunga durata, e' concesso anche in
    favore di studenti stranieri:
    A) maggiori di eta', che intendano seguire corsi superiori di
    studio diversi da quelli di cui ai successivi punti C), D), E) e F),
    ma coerenti con la precedente formazione della quale si dimostri
    l'avvenuta acquisizione nel Paese di provenienza;
    B) maggiori di eta' ammessi a frequentare corsi di studio negli
    istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e
    formazione tecnica superiore;
    C) minori di eta', comunque maggiori di anni 14, che
    partecipino a programmi di scambio o ad iniziative culturali che
    abbiano ricevuto la preventiva ed esplicita autorizzazione da parte
    del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per Promozione
    del Sistema Paese, e del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita'
    e della Ricerca (o, in luogo di quest'ultimo, dal Ministero per i
    Beni e le Attivita' Culturali) nonche' nelle ipotesi ed alle
    condizioni previste dall'articolo 39-bis lettera c) del testo unico
    286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e dall' articolo
    44-bis, comma 2 lettera b) del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche
    ed integrazioni;
    D) stranieri chiamati a partecipare ad attivita' previste nel
    quadro di programmi di assistenza e cooperazione del Governo
    italiano, nell'ambito di quanto previsto dalle leggi nn. 49/1987,
    180/1992, 212/1992 e 84/2001;
    E) stranieri che intendano fare ingresso in Italia per
    attivita' di ricerca avanzata o di alta cultura, non ricompresi tra
    le categorie di cui all'art. 27-ter del Tu 286/98 e successive
    modifiche ed integrazioni;
    F) maggiori di eta' che, in possesso dei requisiti previsti per
    il rilascio del visto per studio, intendano frequentare tirocini
    formativi di cui all'articolo 39-bis del testo unico 286/1998 e
    successive modifiche ed integrazioni, ed all'articolo 40, comma 9
    lettera a) e comma 10 del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed
    integrazioni, nell'ambito del contingente annuale stabilito dal
    decreto di cui all'articolo 44-bis, comma 6 del citato decreto. In
    tali casi, per il rilascio del visto per studio, le Regioni
    provvederanno a rilasciare al cittadino straniero una specifica
    autorizzazione;
    G) maggiori di eta' che, in possesso dei requisiti previsti per
    il rilascio del visto per studio, intendano frequentare corsi di
    formazione professionale di cui all'articolo 39-bis del testo unico
    286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e all'articolo
    44-bis, comma 5 del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed
    integrazioni, nell'ambito del contingente annuale stabilito dallo
    stesso articolo.
    I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:
    a) documentate garanzie circa il corso superiore di studio, il
    corso di formazione professionale o il corso finanziato dal governo
    italiano da seguire, ovvero l'attivita' di ricerca da svolgere;
    b) adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento, comunque
    non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la
    direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e
    successive modifiche ed integrazioni, ovvero uno specifico
    provvedimento di assegnazione di borsa di studio, di entita' non
    inferiore al suddetto importo, da parte dell'Ente erogatore;
    c) polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri
    ospedalieri, laddove lo straniero non abbia diritto all'assistenza
    sanitaria in Italia in virtu' di accordi o convenzioni in vigore con
    il suo Paese;
    d) disponibilita' di un alloggio: prenotazione alberghiera o
    dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino italiano o
    straniero regolarmente residente in Italia.
    Il visto d'ingresso per la partecipazione ad attivita' di studio
    ovvero a corsi di studio o di formazione professionale di argomento
    medico-sanitario che comportino l'esercizio di attivita' sanitaria,
    e' subordinato, oltre al possesso di tutti i requisiti di norma
    previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da
    parte del Ministero della salute. Nei casi in cui non sia previsto lo
    svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale
    della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' di studio
    dovra' rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso
    delle Rappresentanze diplomatico-consolari.
    Il visto per studio e' altresi' rilasciato, per il periodo
    necessario, allo straniero che si trovi nelle condizioni previste
    dall'art. 47, comma 1 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche
    ed integrazioni.
    16. Visto per "transito aeroportuale" (V.T.L.)
    Il visto per transito aeroportuale consente al cittadino
    straniero specificatamente soggetto a tale obbligo (allegato 4 del
    Codice Visti), di accedere alla zona internazionale di transito di un
    aeroporto, durante scali o tratte di un volo o di voli
    internazionali, senza entrare nel territorio della Parte contraente
    che ha rilasciato il visto. L'obbligo del visto costituisce
    un'eccezione al diritto generale di libero transito attraverso la
    zona internazionale di transito degli aeroporti.
    I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:
    a) valido passaporto od equivalente documento di viaggio
    munito, ove richiesto, di visto di ingresso nel Paese terzo di
    destinazione finale;
    b) biglietto aereo o prenotazione.
    17. Visto per "transito" (V.S.U.)
    Il visto per transito consente ad un cittadino straniero di
    attraversare il territorio delle parti contraenti nel corso di un
    viaggio da uno Stato terzo ad altro Stato terzo, ed e' concesso a
    condizione che allo stesso sia garantito l'ingresso nello Stato di
    destinazione finale e che il tragitto debba ragionevolmente portarlo
    a transitare sul territorio delle altre parti contraenti.
    La concessione del visto e' sempre subordinata alla sussistenza
    dei requisiti minimi richiesti, in generale, per il rilascio di un
    visto di breve durata per "turismo". Ulteriore requisito e' il
    possesso da parte dello straniero, ove necessario, del visto di
    ingresso nel Paese terzo di destinazione finale.
    Il visto per transito e' altresi' rilasciato ai lavoratori
    marittimi stranieri che intendano imbarcare o sbarcare da navi,
    battenti bandiera italiana o straniera, presso porti situati nel
    territorio nazionale o nello spazio Schengen, a fronte di conferma
    della presenza della nave rilasciata dalla competente Capitaneria di
    Porto italiana.
    18. Visto per "trasporto" (V.S.U.)
    Il visto per trasporto consente l'ingresso, ai fini di un
    soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda recarsi in
    Italia per brevi periodi per lo svolgimento di un'attivita'
    professionale connessa con il trasporto di merci o di persone, per
    via terrestre (autotrasportatori), o per via aerea (equipaggi di voli
    civili, charter o privati, diversi da quelli di linea il cui status
    e' regolato dalla Convenzione di Chicago del 1944).
    I requisiti e le condizioni previsti per l'ottenimento del visto
    sono costituiti dalla documentazione attestante la condizione
    professionale del richiedente, e da quella inerente la dettagliata
    attivita' da svolgere in occasione del soggiorno richiesto.
    In ogni caso, il cittadino straniero deve anche dimostrare:
    a) il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, in
    ogni caso non inferiori all'importo stabilito dal Ministero
    dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo
    unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
    b) la disponibilita' di un alloggio, mediante prenotazione
    alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino
    dell'U.E. o straniero regolarmente residente in Italia;
    c) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio
    del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle
    relative Linee Guida.
    Il cittadino straniero autotrasportatore titolare del visto per
    trasporto non e' autorizzato a condurre veicoli immatricolati in
    Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea.
    19. Visto per "turismo" (V.S.U.)
    Il visto per turismo consente l'ingresso, per un soggiorno di
    breve durata in Italia e negli altri Paesi dello spazio Schengen, al
    cittadino straniero che intenda viaggiare per motivi turistici.
    I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:
    a) adeguati mezzi finanziari di sostentamento, non inferiori
    all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di
    cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998 e successive
    modifiche ed integrazioni;
    b) il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione),
    ovvero la disponibilita' di autonomi mezzi di viaggio;
    c) la disponibilita' di un alloggio: prenotazione alberghiera o
    dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino italiano o
    straniero regolarmente residente in Italia. Questa, che dovra'
    riportare la disponibilita' del dichiarante ad offrire un alloggio in
    territorio nazionale al richiedente il visto, riveste valore
    esclusivamente ai fini della dimostrazione del possesso del requisito
    della disponibilita' di un alloggio;
    d) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio
    del 22 dicembre 2003.
    In presenza di richiesta di visto avanzata dal cittadino italiano
    o di un altro Paese dell'Unione Europea residente in Italia, in
    favore di parenti entro il II grado, in possesso dei requisiti
    previsti, il visto per turismo e' rilasciato prescindendo dalla
    valutazione di cui all'art. 4 del presente decreto.
    Il visto per turismo puo' essere concesso, in presenza dei
    requisiti sopra descritti e su esplicito invito di societa' sportive
    italiane, anche per brevi periodi di allenamento.
    Agli stranieri chiamati in Italia a partecipare a manifestazioni
    sportive diverse da quelle di cui al visto per gara sportiva, puo'
    essere concesso il visto per turismo in presenza di un esplicito
    invito a partecipare rivolto all'atleta o al gruppo sportivo, e dei
    requisiti sopra descritti.
    Per l'ingresso di minori stranieri, si richiama quanto previsto
    in proposito dall'articolo 3, comma 1 del presente Decreto.
    Per i minori di eta' che partecipino a programmi di accoglienza a
    carattere turistico-umanitario approvati dal Comitato per i Minori
    stranieri di cui all'articolo 33 del testo unico n. 286/1998 e
    successive modifiche ed integrazioni, sono requisiti necessari:
    a) l'assenso all'espatrio da parte di chi eserciti la potesta'
    genitoriale o da parte del tutore;
    b) l'autorizzazione scritta dello stesso Comitato.
    20. Visto per "vacanze-lavoro" (V.N.)
    Il visto per vacanze-lavoro consente l'ingresso, per un soggiorno
    di lunga durata, ai cittadini dei Paesi con cui l'Italia abbia
    stipulato degli specifici accordi in materia, ai sensi dell'art. 27,
    comma 1, lettera r) del testo unico n. 286/1998 e successive
    modifiche ed integrazioni, e dell'art. 40, comma 20 del d.P.R. n.
    394/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
    La durata massima del visto e' di un anno, ferme restando le
    limitazioni dell'attivita' lavorativa disposte dall'art. 40, comma 20
    del d.P.R. n. 394/1999, cosi' come modificato dal d.P.R. 18 ottobre
    2004 n. 334 e successive modifiche ed integrazioni.
    I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono
    previsti dagli specifici accordi internazionali in materia, tenendo
    conto dei parametri stabiliti dal Ministero dell'interno agli
    articoli 2 e 4 della Direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo
    unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
    21. Visto per "volontariato" (V.S.U. o V.N.)
    Il visto per volontariato consente l'ingresso in Italia, ai fini
    di un soggiorno di breve o lunga durata, e comunque per un periodo
    non superiore ad un anno, allo straniero, di eta' compresa tra i 20
    ed i 30 anni, autorizzato a partecipare ad un programma di
    volontariato, ai sensi dell'art. 27-bis del testo unico 286/1998 e
    successive modifiche ed integrazioni, sulla base di una apposita
    convenzione stipulata tra lo straniero stesso ed una organizzazione
    promotrice ricompresa tra quelle indicate nell'art. 27-bis , comma 2
    lettera a) del predetto testo unico.
    Il visto e' concesso allo straniero titolare di nulla osta
    rilasciato e trasmesso telematicamente dallo Sportello unico per
    l'immigrazione che ne ha valutato le condizioni e i requisiti,
    secondo quanto previsto dal citato art. 27-bis del testo unico
    286/1998 e nell'ambito del contingente numerico stabilito nel Decreto
    annuale emanato dal Ministero del lavoro, di concerto con il
    Ministero dell'interno e degli affari esteri.
    Il nullaosta per "volontariato" rilasciato dallo Sportello Unico
    per l'Immigrazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27-bis
    del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e
    trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari, deve
    essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi
    dalla data di emissione.
    Il visto per volontariato, in presenza di una specifica
    segnalazione dell'Agenzia nazionale per i giovani, e' concesso anche
    ai cittadini stranieri che debbano prestare la loro attivita' in
    Italia nell'ambito del Servizio Volontario Europeo.
    Allegato A
    REQUISITI E CONDIZIONI
    1. Visto per "adozione" (V.N.)
    Il visto per adozione consente l'ingresso in Italia, ai fini di
    un soggiorno di lunga durata, a tempo determinato o indeterminato,
    presso gli adottanti o gli affidatari, al minore straniero
    destinatario del provvedimento di adozione o di affidamento a scopo
    di adozione, emesso dalla competente autorita' straniera in
    conformita' alla legislazione locale.
    Il visto e' rilasciato in presenza di specifica autorizzazione
    nominativa all'ingresso ed al soggiorno permanente in Italia del
    minore straniero, adottato o affidato a scopo di adozione, rilasciata
    dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, secondo quanto
    stabilito dalla legge 184/1983 (articoli 32 e 39, lettera h), cosi'
    come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 e dalla legge 28
    marzo 2001, n. 149.
    Al di fuori di tali casi, e anche in presenza di una sentenza di
    adozione di un Tribunale straniero delibata in Italia, il rilascio
    del visto per adozione e' subordinato al rilascio del nullaosta da
    parte della Commissione per le Adozioni Internazionali.
    2. Visto per "affari" (V.S.U.)
    Il visto per affari consente l'ingresso in Italia, ai fini di un
    soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda viaggiare per
    finalita' economico-commerciali, per contatti o trattative, per
    l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di beni
    strumentali acquistati o venduti nell'ambito di contratti commerciali
    e di cooperazione industriale.
    Per l'ottenimento del visto d'ingresso il cittadino straniero
    deve esibire sufficiente documentazione atta a comprovare:
    a) la propria condizione di operatore economico-commerciale;
    b) la finalita' del viaggio per il quale e' richiesto il visto;
    c) il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, in
    ogni caso non inferiori all'importo stabilito dal Ministero
    dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo
    unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
    d) la disponibilita' di un alloggio, mediante prenotazione
    alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino
    dell'U.E. o straniero regolarmente residente in Italia;
    e) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio
    del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle
    relative Linee Guida.
    Qualora il cittadino straniero viaggi per affari invitato in
    Italia da un'impresa operante in territorio nazionale, per contatti,
    trattative economiche o commerciali, per l'apprendimento o la
    verifica dell'uso e del funzionamento di macchinari acquistati o
    venduti nell'ambito di contratti commerciali e di cooperazione
    industriale con imprese italiane o per il relativo aggiornamento
    professionale, per la visita alle strutture dell'impresa italiana,
    ovvero per la partecipazione a mostre o fiere di settore in Italia,
    l'istanza di rilascio del visto d'ingresso deve essere accompagnata
    da una "dichiarazione d'invito" sottoscritta dall'Ente o dalla stessa
    impresa italiana, con la quale si indichi il periodo ed il motivo del
    soggiorno richiesto, nonche' l'attivita' che sara' svolta dallo
    straniero invitato.
    Il visto per affari, in presenza di analoghi requisiti, puo'
    essere rilasciato anche alle persone che accompagnino, per
    documentate ragioni di lavoro, il richiedente.
    3. Visto per "cure mediche" (V.S.U. o V.N.)
    Il visto per cure mediche consente l'ingresso, al fine di un
    soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato,
    allo straniero che abbia necessita' di sottoporsi a trattamenti
    medici presso istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private
    accreditate.
    I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono
    previsti dall'art. 36, comma 1 del testo unico n. 286/1998 e
    successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 44, comma 1 del
    decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive
    modifiche ed integrazioni. In ogni caso, il cittadino straniero che
    richieda il visto per cure mediche deve essere in possesso di
    certificazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria italiana
    pubblica o privata accreditata, ovvero da struttura sanitaria
    straniera ritenuta idonea dalla Rappresentanza diplomatico-consolare,
    corredata di traduzione in lingua italiana, che attesti la patologia
    sofferta.
    Il visto per cure mediche viene altresi' rilasciato, secondo le
    modalita' previste dall'art. 44, comma 2 del d.P.R. n. 394/1999 e
    successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dei programmi
    umanitari di cui all'art. 36, comma 2 del testo unico n. 286/1998 e
    successive modifiche ed integrazioni.
    Per le cure mediche da prestarsi nell'ambito dei programmi
    d'intervento umanitario delle Regioni previsti dall'articolo 32,
    comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il visto viene
    rilasciato in presenza di specifica e nominativa attestazione
    rilasciata dalla competente Autorita' regionale, che certifichi
    l'esistenza di apposita delibera per lo stanziamento dei fondi per
    programmi assistenziali, che indichino la copertura del singolo
    intervento sanitario.
    Il visto per cure mediche potra' essere rilasciato anche
    all'eventuale accompagnatore che assista lo straniero infermo, in
    presenza di adeguati mezzi economici di sostentamento non inferiori
    all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di
    cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998 e successive
    modifiche ed integrazioni.
    4. Visto "diplomatico" per accreditamento o notifica (V.N.)
    Il visto diplomatico per accreditamento o notifica consente
    l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo
    indeterminato, allo straniero titolare di passaporto diplomatico o di
    servizio, destinato a prestare servizio presso le rappresentanze
    diplomatico-consolari del suo Paese, in Italia o presso la Santa
    Sede.
    Il visto diplomatico e' rilasciato anche agli stranieri
    componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare.
    Tutte le richieste di visto devono essere avanzate per le vie
    diplomatiche, con nota verbale, e la concessione del visto e' sempre
    subordinata al preventivo nulla osta rilasciato dal Cerimoniale
    Diplomatico del MAE, il quale rilascia al titolare ed al suo stretto
    nucleo familiare una carta d'identita', che esime dalla richiesta di
    permesso di soggiorno, ai sensi di quanto disposto dalle Convenzioni
    di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961 e sulle Relazioni
    Consolari del 1963 (ratificate con legge n. 804 del 9 agosto 1967).
    Potra' essere concesso il visto diplomatico, in casi particolari,
    anche allo straniero titolare di passaporto ordinario, previa
    specifica autorizzazione del Cerimoniale Diplomatico del MAE.
    5. Visto per "gara sportiva" (V.S.U.)
    Il visto per gara sportiva consente l'ingresso, ai fini di un
    soggiorno di breve durata, allo sportivo straniero, agli allenatori,
    ai direttori tecnico-sportivi, ai preparatori atletici che intendano
    partecipare o siano invitati a partecipare, a carattere
    professionistico o dilettantistico, a singole competizioni o ad una
    serie di manifestazioni sportive organizzate dalle Federazioni
    sportive nazionali o dalle Discipline sportive associate riconosciute
    dal Comitato Olimpico nazionale Italiano, in territorio nazionale.
    Per la partecipazione a tali gare, di carattere ufficiale o
    amichevole, ma esclusivamente nell'ambito di discipline sportive
    organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline
    associate riconosciute dal Comitato Olimpico, e' necessaria la
    comunicazione del C.O.N.I. che attesti la notorieta' della
    competizione, confermi l'invito a partecipare rivolto all'atleta o al
    gruppo sportivo, e richieda il rilascio del relativo visto
    d'ingresso.
    Quanto ai singoli componenti la squadra o il gruppo, la
    rappresentanza diplomatico-consolare fara' riferimento alle liste
    ufficiali di nominativi presentate da Federazioni sportive straniere
    o da enti sportivi stranieri riconosciuti, che dovranno riportare
    l'indicazione della qualifica di ciascuno dei componenti stessi.
    Per l'ottenimento del visto d'ingresso per gara sportiva e' in
    ogni caso richiesto il possesso di adeguati mezzi economici di
    sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero
    dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo
    unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, la
    disponibilita' di un alloggio (prenotazione alberghiera o
    dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino dell'U.E. o
    straniero regolarmente residente in Italia), ed il possesso di
    un'assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio del
    22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle
    relative Linee Guida.
    Per l'ingresso di minori stranieri, si richiama quanto previsto
    in proposito dall'articolo 3, comma 1 del presente Decreto.
    6. Visto per "invito" (V.S.U.)
    Il visto per invito consente l'ingresso, al fine di un soggiorno
    di breve durata, allo straniero invitato da enti, istituzioni,
    organizzazioni pubbliche o private ma notorie, quale ospite di
    particolari eventi e manifestazioni di carattere politico,
    scientifico o culturale.
    Qualora le spese di soggiorno non risultino essere a carico
    dell'ente invitante, lo straniero dovra' in ogni caso dimostrare il
    possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori
    all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di
    cui all'art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e successive
    modifiche ed integrazioni, e la disponibilita' di un alloggio
    (prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da
    cittadino dell'U.E. o straniero regolarmente residente in Italia).
    Il visto verra' parimenti rilasciato, ai sensi di quanto previsto
    dall'art. 17 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed
    integrazioni, per l'esercizio del diritto di difesa, allo straniero
    destinatario di esplicita autorizzazione all'ingresso rilasciata dal
    Questore competente.
    7. Visto per "lavoro autonomo" (V.S.U. o V.N.)
    Il visto per lavoro autonomo consente l'ingresso in Italia, ai
    fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o
    indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un'attivita'
    professionale o lavorativa a carattere non subordinato.
    I. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono
    stabiliti dall'art. 26 e 27 del testo unico n. 286/1998 e successive
    modifiche ed integrazioni, e dall'art. 39 e 40 del decreto del
    Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche ed
    integrazioni.
    In particolare:
    1. per le attivita' in cui ricorrano le condizioni previste dal
    comma 1 dell'art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed
    integrazioni, la dichiarazione ivi richiesta e' resa
    dall'amministrazione preposta alla concessione delle relative
    abilitazioni, licenze e autorizzazioni o alla ricezione della
    denuncia di inizio attivita', ovvero dagli enti preposti alla
    vigilanza degli ordini professionali.
    Per le attivita' iscrivibili nel registro delle imprese tenuto
    dalle Camere di commercio, l'attestazione relativa all'astratta
    individuazione delle risorse necessarie di cui al comma 3 dell'art.
    39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e
    successive modifiche ed integrazioni, riguardante le attivita' ancora
    da intraprendere, e' resa dalle Camere di commercio competenti per
    territorio, in ragione delle funzioni attribuite alle stesse in tema
    di sviluppo economico locale e regolazione del mercato.
    Per le attivita' soggette ad iscrizione negli ordini
    professionali, l'attestazione e' resa dai competenti ordini stessi
    La dichiarazione o l'attestazione dovra' essere d'importo
    comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione,
    su base annua, dell'importo mensile pari all'assegno sociale.
    2. Il visto d'ingresso per lavoro autonomo puo' essere
    richiesto, per lo svolgimento della propria attivita', anche da
    cittadini stranieri che rivestano - limitatamente in societa' per
    azioni, a responsabilita' limitata, o in accomandita per azioni, gia'
    in attivita' da almeno tre anni - la carica di presidente, membro del
    consiglio di amministrazione, amministratore delegato, revisore dei
    conti. In tali casi, non e' richiesta alcuna attestazione circa i
    parametri finanziari di riferimento di cui al comma 3 dell'art. 39
    del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni. E'
    pero' richiesto il possesso di:
    2.a) certificato di iscrizione della societa' nel registro
    delle imprese;
    2.b) copia di una formale dichiarazione di responsabilita',
    preventivamente rilasciata o inviata dal legale rappresentante della
    societa' alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio
    ispezione del lavoro, con la quale si indichi che con il cittadino
    straniero non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
    2.c) dichiarazione del rappresentante legale della societa'
    che assicuri, in favore del richiedente, un compenso di importo
    superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione
    dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
    In tutti i casi, di cui ai precedenti punti 1 e 2, il lavoratore
    non appartenente all'Unione Europea deve dimostrare, ai sensi di
    quanto disposto dal comma 3 dell'art. 26 del testo unico 286/1998 e
    successive modifiche ed integrazioni, il possesso di:
    a) un alloggio idoneo, mediante l'esibizione di un contratto di
    acquisto o di locazione di un immobile, o mediante una dichiarazione
    resa dallo straniero stesso ai sensi dell'articolo 46 e 47 del
    decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
    ovvero a mezzo di una dichiarazione resa ai sensi delle medesime
    norme da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante
    in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente
    il visto un alloggio idoneo;
    b) un reddito, proveniente da fonti lecite, di importo
    superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione
    dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Tale requisito reddituale
    minimo e' soddisfatto in presenza di documentazione che attesti il
    conseguimento, nel proprio Paese di residenza, di un reddito analogo
    per l'anno precedente a quello di richiesta del visto, ovvero in
    presenza della dichiarazione prevista al punto 2.c;
    c) nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso, rilasciato -
    conformemente a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 39 del d.P.R.
    n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni - dalla Questura
    territorialmente competente, alla quale dovra' anche essere
    consegnata copia delle dichiarazioni e delle attestazioni, o della
    documentazione sostitutiva sopra indicate.
    Le dichiarazioni e le attestazioni - ovvero la documentazione
    sostitutiva - sopra indicate, unitamente al nulla osta della
    Questura, tutte di data non anteriore a tre mesi, devono essere
    presentate, per la loro verifica e valutazione, alla Rappresentanza
    diplomatico-consolare italiana competente, che provvedera', ai sensi
    di quanto previsto dal comma 5, 6 e 7 dell'art. 26 del testo unico n.
    286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e del comma 6
    dell'art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed
    integrazioni, al rilascio del visto.
    II. Per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei casi
    di cui all'art. 27, comma 1 lettere a), b), c) e d) del testo unico
    n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, il visto e'
    rilasciato alle condizioni stabilite dall'art. 40, comma 22 del
    d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, ed in
    presenza dei requisiti di cui ai precedenti punti a), b) e c).
    III. Per gli sportivi stranieri che - in osservanza di quanto
    previsto dalla legge 23 marzo 1991, n. 91 - sono chiamati a svolgere
    prestazioni sportive di lavoro autonomo, a titolo professionistico o
    dilettantistico, e' richiesta l'esibizione della dichiarazione
    nominativa d'assenso rilasciata dal Comitato Olimpico Nazionale
    Italiano (CONI) che, corredata di nulla osta espresso dalla Questura
    territorialmente competente, dovra' indicare le generalita'
    dell'atleta, la disciplina sportiva prescelta, gli estremi ed il
    recapito della societa' di destinazione. Tali ingressi sono
    considerati al di fuori delle quote stabilite dal decreto di
    programmazione di cui all'articolo 3, comma 4 del testo unico
    286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, ma compresi
    nell'ambito delle aliquote d'ingresso di cui all'articolo 27, comma
    5-bis del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed
    integrazioni.
    IV. Per quanto concerne il settore dello spettacolo, il visto
    d'ingresso per lavoro autonomo - di breve o lunga durata - e'
    concesso esclusivamente in favore di artisti stranieri di chiara
    fama, o di alta e nota qualificazione professionale, e di artisti o
    complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla R.A.I., da note
    emittenti televisive private o da enti pubblici di particolare
    rilevanza. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto
    sono:
    IV.a) copia dell'atto contrattuale di lavoro autonomo, con
    firma autenticata del gestore, del titolare della licenza di
    esercizio, dell'impresario o di un legale rappresentante, che
    garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore a quello
    previsto dai contratti nazionali per le categorie di lavoratori
    subordinati con qualifiche simili;
    IV.b) copia di una formale dichiarazione di responsabilita',
    preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale
    rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro,
    Servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtu'
    del contratto stipulato non verra' instaurato alcun rapporto di
    lavoro subordinato; per i lavoratori occupati presso circhi o
    spettacoli viaggianti all'estero, la dichiarazione e' rilasciata al
    Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale
    del Mercato del Lavoro - Div. II - Lavoratori dello spettacolo;
    IV.c) nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso rilasciato
    dalla Questura territorialmente competente, da richiedere, in
    analogia a quanto previsto in via generale per il lavoro autonomo,
    dal comma 5 dell'art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive
    modifiche ed integrazioni, dietro esibizione del contratto di lavoro;
    IV.d) disponibilita' di un'idonea sistemazione alloggiativa,
    documentabile anche mediante l'esibizione di prenotazione
    alberghiera, mediante una dichiarazione resa dallo straniero ai sensi
    degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
    dicembre 2000, n. 445, ovvero a mezzo di una eventuale dichiarazione
    resa ai sensi delle medesime norme dalla controparte contrattuale,
    che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un
    alloggio idoneo.
    Per i visti d'ingresso per lavoro autonomo nel settore dello
    spettacolo relativi a soggiorni di breve durata, rilasciati al di
    fuori delle quote stabilite dal decreto di programmazione di cui
    all'articolo 3, comma 4 del testo unico 286/1998 e successive
    modifiche ed integrazioni, sara' sufficiente l'esibizione di copia
    dell'atto contrattuale.
    In tutti i casi previsti dai precedenti punti I, II, III e IV, il
    rilascio del visto per lavoro autonomo deve essere segnalato dalla
    Rappresentanza diplomatico-consolare alla Direzione provinciale del
    lavoro, Servizio ispezioni del lavoro, territorialmente competente,
    ai fini dell'eventuale accertamento dell'effettiva natura giuridica
    del rapporto di lavoro.
    8. Visto per "lavoro subordinato" (V.S.U. o V.N.)
    Il visto per lavoro subordinato consente l'ingresso, ai fini di
    un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o
    indeterminato, allo straniero che sia chiamato in Italia a prestare
    un'attivita' lavorativa a carattere subordinato.
    I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono
    stabiliti dagli articoli 22, 24, 27 e 27bis del testo unico n.
    286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dagli articoli 29,
    30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 31, 38, 38-bis e 40 del
    d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, fermi
    restando gli adempimenti richiesti dagli articoli 49 e 50 del d.P.R.
    stesso per l'esercizio di attivita' professionali.
    Ai fini del rilascio del visto d'ingresso, lo Sportello Unico per
    l'Immigrazione provvedera' a comunicare alla competente
    rappresentanza diplomatico-consolare, con modalita' telematiche, il
    proprio nulla osta. Per gli stranieri da occupare nel settore dello
    spettacolo di cui all'art. 27 comma 1, lett. l), m), n) e o) del
    testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e
    all'art. 40, comma 13 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche
    ed integrazioni, il nullaosta - fino all'attivazione dei previsti
    collegamenti telematici - e' rilasciato dal Ministero del Lavoro e
    delle Politiche Sociali, D.G. Mercato del Lavoro Div. II e
    dall'Ufficio di Collocamento dello Spettacolo di Palermo,
    esclusivamente in forma cartacea. Per gli sportivi di cui all'art. 27
    comma 1, lett. p) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche
    ed integrazioni e all'art. 40, comma 16, 17 e 18 del d.P.R. n.
    394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il nullaosta -
    denominato dichiarazione nominativa d'assenso - e' rilasciato, fino
    all'attivazione dei previsti collegamenti telematici, dal CONI,
    Comitato Olimpico Nazionale, esclusivamente in forma cartacea.
    Il nullaosta per "lavoro subordinato" rilasciato dallo Sportello
    Unico per l'Immigrazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli
    22 e 24 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed
    integrazioni e trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici
    Consolari, deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto,
    entro sei mesi dalla data di emissione.
    Il nullaosta rilasciato ai sensi di quanto previsto dall'articolo
    27 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni
    deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro quattro
    mesi dalla data di emissione.
    Il visto d'ingresso per lo svolgimento in Italia di lavoro nel
    campo delle professioni sanitarie e' subordinato, oltre che al
    possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo
    riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della
    salute. Nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita'
    di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria
    ove verra' svolta l'attivita' lavorativa dovra' rilasciare una
    specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze
    diplomatico-consolari.
    Per i lavoratori marittimi stranieri destinati ad imbarcare su
    navi battenti bandiera italiana, fatte salve le disposizioni in
    materia di visti di transito, di cui al successivo punto 17 del
    presente allegato, e gli stranieri dipendenti da societa' estere,
    destinati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento
    di servizi complementari di cui all'art. 17 della legge 5 dicembre
    1986, n. 856, il visto e' rilasciato, ai sensi di quanto previsto
    dall'art. 27, comma 1 lettera "h" del testo unico 286/1998 e
    successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 40, comma 12 del dPR
    394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, dietro formale
    richiesta delle societa' armatrice, documentata con contratto di
    lavoro nominativo, copia del contratto d'appalto, e certificato
    d'iscrizione della nave nel Registro Internazionale.
    I requisiti e le condizioni per il rilascio del visto per lavoro
    subordinato, stabiliti dall'art. 27, comma 1, lettera p) del testo
    unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art.
    40, comma 16, 17 e 18 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche
    ed integrazioni, debbono intendersi applicabili agli stranieri
    destinati a svolgere attivita' sportiva, anche presso societa' non
    professionistiche, diverse da quelle previste dalla legge 23 marzo
    1981, n. 91. Ai fini del rilascio del visto d'ingresso, il CONI
    provvede a trasmettere alla competente rappresentanza
    diplomatico-consolare la propria dichiarazione nominativa d'assenso.
    In favore degli stranieri di cui all'art. 27, comma 1, lettera
    r-bis) del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed
    integrazioni, e all'art. 40, comma 21 del d.P.R. 394/1999 e
    successive modifiche ed integrazioni, e' rilasciato un visto
    d'ingresso per lavoro subordinato della durata minima prevista per
    l'ottenimento di un permesso di soggiorno che - a seguito
    dell'eventuale formalizzazione in territorio nazionale del rapporto
    di lavoro - consenta la proroga o il rinnovo dello stesso.
    Per i lavoratori occupati alle dipendenze di rappresentanze
    diplomatiche o consolari, o di enti di diritto internazionale aventi
    sede in Italia, ovvero di funzionari diplomatici - o impiegati
    amministrativi e tecnici - in servizio presso le rappresentane o gli
    Enti stessi, di cui all'articolo 40, comma 19 del d.P.R. 394/1999 e
    successive modifiche ed integrazioni, le richieste di visto dovranno
    essere avanzate con nota verbale per le vie diplomatiche, e la
    concessione del visto e' sempre subordinata all'acquisizione del
    preventivo nulla osta del Ministero degli affari esteri, Cerimoniale
    Diplomatico della Repubblica.
    Ai fini del rilascio del visto d'ingresso in favore dei docenti
    di scuole e universita' straniere operanti in Italia e di cui alla
    legge 24.05.2002, n. 103, lo Sportello unico per l'immigrazione
    provvede a comunicare, con modalita' telematiche, alla competente
    rappresentanza diplomatico-consolare il proprio nullaosta.
    9. Visto per "missione" (V.S.U. o V.N.)
    Il visto per missione consente l'ingresso in Italia, ai fini di
    un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato, allo
    straniero che per ragioni legate alla sua funzione politica,
    governativa o di pubblica utilita' debba recarsi in territorio
    italiano.
    Hanno accesso a tale categoria di visto gli stranieri che
    rivestano cariche governative o siano dipendenti di pubblica
    amministrazione, di enti pubblici, o di Organizzazioni
    internazionali, inviati in Italia nell'espletamento delle loro
    funzioni, ovvero i privati cittadini che per l'importanza della loro
    attivita' e per gli scopi del soggiorno possano ritenersi di pubblica
    utilita' per le relazioni tra lo Stato di appartenenza e l'Italia.
    Il visto per missione puo' essere rilasciato anche in favore di
    giornalisti corrispondenti ufficiali da accreditare in Italia. In tal
    caso, le richieste di visto dovranno essere avanzate per le vie
    diplomatiche, e la concessione del visto e' in ogni caso subordinata
    all'acquisizione del preventivo nulla osta del Ministero degli affari
    esteri, Servizio Stampa.
    Analogo visto per missione puo' essere rilasciato agli stranieri
    componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare, anche
    quando quest'ultimo sia esente dal visto.
    10. Visto per "motivi familiari" (V.N.)
    Il visto per motivi familiari, ai sensi di quanto disposto dagli
    articoli 28 e 29 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed
    integrazioni, consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno
    di lunga durata, al cittadino straniero nei confronti del quale il
    congiunto residente in Italia intenda esercitare il proprio diritto a
    mantenere o a riacquistare l'unita' familiare.
    I. Se familiare di cittadino di un Paese dell'Unione Europea o di
    un Paese aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo
    residente in Italia, ovvero di un cittadino italiano, il visto in
    favore del cittadino straniero e' rilasciato alle condizioni previste
    dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, artt. 2, 5 e 7.
    Il visto per motivi familiari sara' anche rilasciato, in presenza
    di un provvedimento definitivo adottato dall'Autorita' giudiziaria
    italiana competente, nel caso di adozione - da parte di cittadini
    italiani - di un cittadino straniero maggiorenne;
    II. Il cittadino straniero, di Paesi comunque diversi da quelli
    indicati al precedente punto I, regolarmente soggiornante in Italia,
    titolare di carta di soggiorno, di permesso di soggiorno, ovvero di
    visto d'ingresso di durata non inferiore ad un anno, rilasciati per
    lavoro subordinato o autonomo, per asilo, per studio, per motivi
    religiosi o per motivi familiari puo' richiedere il rilascio del
    visto per motivi familiari in favore delle categorie di familiari di
    cui al comma 1, 2 e 6 dell'art. 29 del testo unico 286/98 e
    successive modifiche e integrazioni.
    I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono
    stabiliti dall'art. 29, comma 3, 5, 6, 7 e 8 e 29-bis del testo unico
    n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 6 del
    d.P.R. n. 394/1999, e successive modifiche ed integrazioni.
    Per l'ottenimento del visto d'ingresso il cittadino straniero
    deve risultare in possesso di nullaosta per "familiare al seguito" o
    "ricongiungimento familiare", rilasciato dallo Sportello Unico per
    l'Immigrazione presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del
    Governo, e da questo trasmesso per via telematica direttamente agli
    Uffici Consolari. Il nulla osta deve essere utilizzato, ai fini del
    rilascio del visto per motivi familiari, entro sei mesi dalla data di
    emissione.
    Nel caso in cui il possesso dei requisiti e delle condizioni
    previste non possano essere documentati in modo certo mediante
    certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita'
    straniere, in ragione della mancanza di un'autorita' riconosciuta o
    comunque quando sussistano fondati dubbi sull'autenticita' della
    predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari
    provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi di quanto disposto
    dall'art. 49 del dPR n. 200/67, sulla base dell'esame del DNA e delle
    verifiche e controlli ritenuti necessari, disposti ai sensi di quanto
    previsto dall'articolo 2, comma 2-bis del d.P.R. 394/1999 e
    successive modifiche ed integrazioni.
    Resta onere del richiedente il visto comprovare l'assenza di
    altri figli nel Paese di origine o di provenienza per i genitori a
    carico di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c) del testo unico n.
    286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
    11. Visto per "motivi religiosi" (V.S.U. o V.N.)
    Il visto per motivi religiosi consente l'ingresso, ai fini di un
    soggiorno di breve o lunga durata, ai religiosi ed ai ministri di
    culto stranieri appartenenti ad organizzazioni confessionali, che
    intendono partecipare a manifestazioni di culto o esercitare
    attivita' ecclesiastica, religiosa o pastorale.
    I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del viso sono:
    a) l'effettiva condizione di "religioso", o di ministro di
    culto nell'ambito della propria organizzazione di appartenenza
    b) documentate garanzie circa il carattere religioso della
    manifestazione o delle attivita' addotte a motivo del soggiorno in
    Italia
    c) nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non
    siano a carico di Enti religiosi, l'interessato deve disporre di
    mezzi di sussistenza non inferiori all'importo stabilito dal
    Ministero dell'Interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3
    del T.U. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni
    d) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio
    del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle
    relative Linee Guida.
    Nel caso di invito da parte di una associazione di culto,
    operante di fatto in Italia e non riferibile a confessioni che hanno
    stipulato intese con lo Stato italiano o ad enti di culto
    riconosciuti giuridicamente, il visto verra' rilasciato solo previa
    verifica da parte del Ministero dell'Interno della natura di culto
    dell'ente e della conformita' del suo statuto ai principi
    dell'ordinamento italiano.
    12. Visto di "reingresso" (V.N.)
    Il visto di reingresso consente l'ingresso in territorio
    nazionale, ai fini della prosecuzione di un soggiorno di lunga durata
    a tempo determinato o indeterminato, agli stranieri titolari di carta
    o permesso di soggiorno la cui validita' risulti scaduta, ovvero
    titolari di permesso di soggiorno in corso di validita' ma che si
    trovino incidentalmente sprovvisti di tali documenti ed intendano
    rientrare nel territorio italiano.
    I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono
    stabiliti dall'art. 8 del d.P.R. n. 394/1999, e successive modifiche
    ed integrazioni. In particolare:
    I. ai sensi di quanto previsto dal comma 3, il visto di
    reingresso e' concesso in favore dei cittadini stranieri il cui
    documento di soggiorno risulti:
    a) scaduto da non oltre 60 giorni - da estendersi fino a sei
    mesi in caso di comprovati gravi motivi di salute del cittadino
    straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge - e del quale
    sia stato chiesto il rinnovo entro i termini. In tali casi non e'
    previsto il rilascio di nullaosta da parte della questura;
    b) scaduto da oltre 60 giorni - senza limiti di tempo - e del
    quale sia stato chiesto il rinnovo nei termini, qualora si sia
    allontanato dal territorio nazionale per adempiere gli obblighi
    militari. Solo nel caso il documento risulti scaduto da oltre 6 mesi,
    il visto d'ingresso e' rilasciato previo nulla osta della questura.
    II. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 4 del dPR n.
    394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il visto di
    reingresso e' concesso, previo nulla osta della questura, anche in
    favore dei cittadini stranieri privi di documento di soggiorno,
    perche' smarrito o sottratto.
    III. Il visto di reingresso e' rilasciato anche al cittadino
    straniero il cui documento di soggiorno sia scaduto da non oltre 60
    giorni e del quale non sia stato chiesto il rinnovo entro i termini,
    previo nulla osta della questura competente.
    13. Visto per "residenza elettiva" (V.N.)
    Il visto per residenza elettiva consente l'ingresso in Italia, ai
    fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro
    Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare
    alcuna attivita' lavorativa.
    A tal fine, lo straniero dovra' fornire adeguate e documentate
    garanzie circa la disponibilita' di un'abitazione da eleggere a
    residenza, e di ampie risorse economiche autonome, stabili e
    regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuita' nel
    futuro. Tali risorse, comunque non inferiori al triplo dell'importo
    annuo previsto dalla tabella A allegata alla direttiva del Ministro
    dell'interno del 1 marzo 2000, recante definizione dei mezzi di
    sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel
    territorio dello Stato, dovranno provenire dalla titolarita' di
    cospicue rendite (pensioni, vitalizi), dal possesso di proprieta'
    immobiliari, dalla titolarita' di stabili attivita'
    economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro
    subordinato.
    Anche al coniuge convivente, ai figli minori ed ai figli
    maggiorenni conviventi ed a carico, potra' essere rilasciato analogo
    visto, a condizione che le suddette capacita' finanziarie siano
    giudicate adeguate anche per quest'ultimi.
    14. Visto per "ricerca" (V.S.U. o V.N.)
    Il visto per ricerca consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno
    di breve o di lunga durata, allo straniero, in possesso di un titolo
    di studio superiore che nel Paese in cui e' stato conseguito dia
    accesso a programmi di dottorato, il quale sia chiamato in Italia per
    lo svolgimento di un'attivita' di ricerca da parte di un'universita'
    o di un istituto di ricerca aventi i requisiti previsti dall'art.
    27-ter , comma 1 e 2 del testo unico n. 286/98 e successive modifiche
    ed integrazioni.
    L'attivita' di ricerca cui e' chiamato lo straniero puo' essere
    svolta, a seconda dell'apposita convenzione di accoglienza stipulata
    con l'universita' o l'istituto di ricerca, nelle forme di lavoro
    subordinato, lavoro autonomo, o nell'ambito di una borsa di
    addestramento alla ricerca.
    I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono
    stabiliti dall'art. 27-ter del testo unico n. 286/98 e successive
    modifiche ed integrazioni.
    Ai fini del rilascio del visto d'ingresso di lunga durata, lo
    Sportello Unico per l'Immigrazione provvedera' a comunicare per via
    telematica alla competente rappresentanza diplomatico-consolare il
    proprio nulla osta per ricerca. Il relativo visto e' rilasciato
    prioritariamente rispetto a quello delle altre tipologie.
    Il nullaosta per "ricerca" rilasciato dallo Sportello Unico per
    l'Immigrazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27-ter del
    testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e
    trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari, deve
    essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi
    dalla data di emissione.
    Il visto d'ingresso per lo svolgimento in Italia di un'attivita'
    di ricerca nel campo delle professioni sanitarie e' subordinato,
    oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche
    al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del
    Ministero della salute. Nei casi in cui non sia previsto lo
    svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale
    della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' di ricerca
    dovra' rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso
    delle Rappresentanze diplomatico-consolari.
    15. Visto per "studio" (V.S.U. o V.N.)
    I. Il visto per studio consente l'ingresso in Italia, ai fini di
    un soggiorno di lunga durata ma a tempo determinato, allo straniero
    che - nell'ambito della quota stabilita dal decreto di cui
    all'articolo 39, comma 4 del testo unico 286/1998 e successive
    modifiche ed integrazioni, ed alle condizioni stabilite dal
    provvedimento di cui all'articolo 46, comma 2 del d.P.R. 394/1999 e
    successive modifiche ed integrazioni - intenda seguire corsi
    universitari.
    Il visto per studio e' concesso anche, alle medesime condizioni
    ed in presenza di analoghi requisiti, in favore degli studenti
    stranieri ammessi a frequentare corsi universitari presso universita'
    vaticane, universita' straniere presenti in territorio nazionale,
    ovvero universita' private comunque diverse da quelle indicate dal
    provvedimento di cui all'articolo 46, comma 2 del d.P.R. 394/1999 e
    successive modifiche ed integrazioni, in favore dei quali sia stato
    espresso esplicito nulla osta da parte del Ministero degli Affari
    Esteri, Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese.
    II. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39-bis del testo
    unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo
    44-bis del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il
    visto per studio, di breve o lunga durata, e' concesso anche in
    favore di studenti stranieri:
    A) maggiori di eta', che intendano seguire corsi superiori di
    studio diversi da quelli di cui ai successivi punti C), D), E) e F),
    ma coerenti con la precedente formazione della quale si dimostri
    l'avvenuta acquisizione nel Paese di provenienza;
    B) maggiori di eta' ammessi a frequentare corsi di studio negli
    istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e
    formazione tecnica superiore;
    C) minori di eta', comunque maggiori di anni 14, che
    partecipino a programmi di scambio o ad iniziative culturali che
    abbiano ricevuto la preventiva ed esplicita autorizzazione da parte
    del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per Promozione
    del Sistema Paese, e del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita'
    e della Ricerca (o, in luogo di quest'ultimo, dal Ministero per i
    Beni e le Attivita' Culturali) nonche' nelle ipotesi ed alle
    condizioni previste dall'articolo 39-bis lettera c) del testo unico
    286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e dall' articolo
    44-bis, comma 2 lettera b) del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche
    ed integrazioni;
    D) stranieri chiamati a partecipare ad attivita' previste nel
    quadro di programmi di assistenza e cooperazione del Governo
    italiano, nell'ambito di quanto previsto dalle leggi nn. 49/1987,
    180/1992, 212/1992 e 84/2001;
    E) stranieri che intendano fare ingresso in Italia per
    attivita' di ricerca avanzata o di alta cultura, non ricompresi tra
    le categorie di cui all'art. 27-ter del Tu 286/98 e successive
    modifiche ed integrazioni;
    F) maggiori di eta' che, in possesso dei requisiti previsti per
    il rilascio del visto per studio, intendano frequentare tirocini
    formativi di cui all'articolo 39-bis del testo unico 286/1998 e
    successive modifiche ed integrazioni, ed all'articolo 40, comma 9
    lettera a) e comma 10 del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed
    integrazioni, nell'ambito del contingente annuale stabilito dal
    decreto di cui all'articolo 44-bis, comma 6 del citato decreto. In
    tali casi, per il rilascio del visto per studio, le Regioni
    provvederanno a rilasciare al cittadino straniero una specifica
    autorizzazione;
    G) maggiori di eta' che, in possesso dei requisiti previsti per
    il rilascio del visto per studio, intendano frequentare corsi di
    formazione professionale di cui all'articolo 39-bis del testo unico
    286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e all'articolo
    44-bis, comma 5 del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed
    integrazioni, nell'ambito del contingente annuale stabilito dallo
    stesso articolo.
    I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:
    a) documentate garanzie circa il corso superiore di studio, il
    corso di formazione professionale o il corso finanziato dal governo
    italiano da seguire, ovvero l'attivita' di ricerca da svolgere;
    b) adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento, comunque
    non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la
    direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e
    successive modifiche ed integrazioni, ovvero uno specifico
    provvedimento di assegnazione di borsa di studio, di entita' non
    inferiore al suddetto importo, da parte dell'Ente erogatore;
    c) polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri
    ospedalieri, laddove lo straniero non abbia diritto all'assistenza
    sanitaria in Italia in virtu' di accordi o convenzioni in vigore con
    il suo Paese;
    d) disponibilita' di un alloggio: prenotazione alberghiera o
    dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino italiano o
    straniero regolarmente residente in Italia.
    Il visto d'ingresso per la partecipazione ad attivita' di studio
    ovvero a corsi di studio o di formazione professionale di argomento
    medico-sanitario che comportino l'esercizio di attivita' sanitaria,
    e' subordinato, oltre al possesso di tutti i requisiti di norma
    previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da
    parte del Ministero della salute. Nei casi in cui non sia previsto lo
    svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale
    della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' di studio
    dovra' rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso
    delle Rappresentanze diplomatico-consolari.
    Il visto per studio e' altresi' rilasciato, per il periodo
    necessario, allo straniero che si trovi nelle condizioni previste
    dall'art. 47, comma 1 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche
    ed integrazioni.
    16. Visto per "transito aeroportuale" (V.T.L.)
    Il visto per transito aeroportuale consente al cittadino
    straniero specificatamente soggetto a tale obbligo (allegato 4 del
    Codice Visti), di accedere alla zona internazionale di transito di un
    aeroporto, durante scali o tratte di un volo o di voli
    internazionali, senza entrare nel territorio della Parte contraente
    che ha rilasciato il visto. L'obbligo del visto costituisce
    un'eccezione al diritto generale di libero transito attraverso la
    zona internazionale di transito degli aeroporti.
    I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:
    a) valido passaporto od equivalente documento di viaggio
    munito, ove richiesto, di visto di ingresso nel Paese terzo di
    destinazione finale;
    b) biglietto aereo o prenotazione.
    17. Visto per "transito" (V.S.U.)
    Il visto per transito consente ad un cittadino straniero di
    attraversare il territorio delle parti contraenti nel corso di un
    viaggio da uno Stato terzo ad altro Stato terzo, ed e' concesso a
    condizione che allo stesso sia garantito l'ingresso nello Stato di
    destinazione finale e che il tragitto debba ragionevolmente portarlo
    a transitare sul territorio delle altre parti contraenti.
    La concessione del visto e' sempre subordinata alla sussistenza
    dei requisiti minimi richiesti, in generale, per il rilascio di un
    visto di breve durata per "turismo". Ulteriore requisito e' il
    possesso da parte dello straniero, ove necessario, del visto di
    ingresso nel Paese terzo di destinazione finale.
    Il visto per transito e' altresi' rilasciato ai lavoratori
    marittimi stranieri che intendano imbarcare o sbarcare da navi,
    battenti bandiera italiana o straniera, presso porti situati nel
    territorio nazionale o nello spazio Schengen, a fronte di conferma
    della presenza della nave rilasciata dalla competente Capitaneria di
    Porto italiana.
    18. Visto per "trasporto" (V.S.U.)
    Il visto per trasporto consente l'ingresso, ai fini di un
    soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda recarsi in
    Italia per brevi periodi per lo svolgimento di un'attivita'
    professionale connessa con il trasporto di merci o di persone, per
    via terrestre (autotrasportatori), o per via aerea (equipaggi di voli
    civili, charter o privati, diversi da quelli di linea il cui status
    e' regolato dalla Convenzione di Chicago del 1944).
    I requisiti e le condizioni previsti per l'ottenimento del visto
    sono costituiti dalla documentazione attestante la condizione
    professionale del richiedente, e da quella inerente la dettagliata
    attivita' da svolgere in occasione del soggiorno richiesto.
    In ogni caso, il cittadino straniero deve anche dimostrare:
    a) il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, in
    ogni caso non inferiori all'importo stabilito dal Ministero
    dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo
    unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
    b) la disponibilita' di un alloggio, mediante prenotazione
    alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino
    dell'U.E. o straniero regolarmente residente in Italia;
    c) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio
    del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle
    relative Linee Guida.
    Il cittadino straniero autotrasportatore titolare del visto per
    trasporto non e' autorizzato a condurre veicoli immatricolati in
    Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea.
    19. Visto per "turismo" (V.S.U.)
    Il visto per turismo consente l'ingresso, per un soggiorno di
    breve durata in Italia e negli altri Paesi dello spazio Schengen, al
    cittadino straniero che intenda viaggiare per motivi turistici.
    I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:
    a) adeguati mezzi finanziari di sostentamento, non inferiori
    all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di
    cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998 e successive
    modifiche ed integrazioni;
    b) il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione),
    ovvero la disponibilita' di autonomi mezzi di viaggio;
    c) la disponibilita' di un alloggio: prenotazione alberghiera o
    dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino italiano o
    straniero regolarmente residente in Italia. Questa, che dovra'
    riportare la disponibilita' del dichiarante ad offrire un alloggio in
    territorio nazionale al richiedente il visto, riveste valore
    esclusivamente ai fini della dimostrazione del possesso del requisito
    della disponibilita' di un alloggio;
    d) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio
    del 22 dicembre 2003.
    In presenza di richiesta di visto avanzata dal cittadino italiano
    o di un altro Paese dell'Unione Europea residente in Italia, in
    favore di parenti entro il II grado, in possesso dei requisiti
    previsti, il visto per turismo e' rilasciato prescindendo dalla
    valutazione di cui all'art. 4 del presente decreto.
    Il visto per turismo puo' essere concesso, in presenza dei
    requisiti sopra descritti e su esplicito invito di societa' sportive
    italiane, anche per brevi periodi di allenamento.
    Agli stranieri chiamati in Italia a partecipare a manifestazioni
    sportive diverse da quelle di cui al visto per gara sportiva, puo'
    essere concesso il visto per turismo in presenza di un esplicito
    invito a partecipare rivolto all'atleta o al gruppo sportivo, e dei
    requisiti sopra descritti.
    Per l'ingresso di minori stranieri, si richiama quanto previsto
    in proposito dall'articolo 3, comma 1 del presente Decreto.
    Per i minori di eta' che partecipino a programmi di accoglienza a
    carattere turistico-umanitario approvati dal Comitato per i Minori
    stranieri di cui all'articolo 33 del testo unico n. 286/1998 e
    successive modifiche ed integrazioni, sono requisiti necessari:
    a) l'assenso all'espatrio da parte di chi eserciti la potesta'
    genitoriale o da parte del tutore;
    b) l'autorizzazione scritta dello stesso Comitato.
    20. Visto per "vacanze-lavoro" (V.N.)
    Il visto per vacanze-lavoro consente l'ingresso, per un soggiorno
    di lunga durata, ai cittadini dei Paesi con cui l'Italia abbia
    stipulato degli specifici accordi in materia, ai sensi dell'art. 27,
    comma 1, lettera r) del testo unico n. 286/1998 e successive
    modifiche ed integrazioni, e dell'art. 40, comma 20 del d.P.R. n.
    394/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
    La durata massima del visto e' di un anno, ferme restando le
    limitazioni dell'attivita' lavorativa disposte dall'art. 40, comma 20
    del d.P.R. n. 394/1999, cosi' come modificato dal d.P.R. 18 ottobre
    2004 n. 334 e successive modifiche ed integrazioni.
    I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono
    previsti dagli specifici accordi internazionali in materia, tenendo
    conto dei parametri stabiliti dal Ministero dell'interno agli
    articoli 2 e 4 della Direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo
    unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
    21. Visto per "volontariato" (V.S.U. o V.N.)
    Il visto per volontariato consente l'ingresso in Italia, ai fini
    di un soggiorno di breve o lunga durata, e comunque per un periodo
    non superiore ad un anno, allo straniero, di eta' compresa tra i 20
    ed i 30 anni, autorizzato a partecipare ad un programma di
    volontariato, ai sensi dell'art. 27-bis del testo unico 286/1998 e
    successive modifiche ed integrazioni, sulla base di una apposita
    convenzione stipulata tra lo straniero stesso ed una organizzazione
    promotrice ricompresa tra quelle indicate nell'art. 27-bis , comma 2
    lettera a) del predetto testo unico.
    Il visto e' concesso allo straniero titolare di nulla osta
    rilasciato e trasmesso telematicamente dallo Sportello unico per
    l'immigrazione che ne ha valutato le condizioni e i requisiti,
    secondo quanto previsto dal citato art. 27-bis del testo unico
    286/1998 e nell'ambito del contingente numerico stabilito nel Decreto
    annuale emanato dal Ministero del lavoro, di concerto con il
    Ministero dell'interno e degli affari esteri.
    Il nullaosta per "volontariato" rilasciato dallo Sportello Unico
    per l'Immigrazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27-bis
    del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e
    trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari, deve
    essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi
    dalla data di emissione.
    Il visto per volontariato, in presenza di una specifica
    segnalazione dell'Agenzia nazionale per i giovani, e' concesso anche
    ai cittadini stranieri che debbano prestare la loro attivita' in
    Italia nell'ambito del Servizio Volontario Europeo.
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    - Frasi preferite -
    Montesquieu: «Il potere corrompe, il potere assoluto corrompe assolutamente ... Tutto sarebbe perduto se lo stesso uomo, o lo stesso corpo di maggiorenti, o di nobili, o di popolo, esercitasse questi tre poteri: quello di fare le leggi, quello di eseguire le decisioni pubbliche, e quello di giudicare i delitti o le controversie dei privati ... Siccome tutte le cose umane hanno una fine, lo Stato di cui parliamo perderà la sua libertà, perirà. Roma, Sparta e Cartagine sono pur perite. Perirà quando il potere legislativo sarà più corrotto di quello esecutivo».

    Kant: «La ragione umana, anche senza il pungolo della semplice vanità dell'onniscienza, è perpetuamente sospinta da un proprio bisogno verso quei problemi che non possono in nessun modo esser risolti da un uso empirico della ragione... e così in tutti gli uomini una qualche metafisica è sempre esistita e sempre esisterà, appena che la ragione s'innalzi alla speculazione».

  2. #2
    Administrator L'avatar di xanderx
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    Interessante i nuovi tipi di visto per ricerca e volontariato.

    MOLTO interessante la normativa per i parenti cittadini ue entro il II grado, ora il visto per questa tipologia di stranieri non è più discrezionale!!
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    - Frasi preferite -
    Montesquieu: «Il potere corrompe, il potere assoluto corrompe assolutamente ... Tutto sarebbe perduto se lo stesso uomo, o lo stesso corpo di maggiorenti, o di nobili, o di popolo, esercitasse questi tre poteri: quello di fare le leggi, quello di eseguire le decisioni pubbliche, e quello di giudicare i delitti o le controversie dei privati ... Siccome tutte le cose umane hanno una fine, lo Stato di cui parliamo perderà la sua libertà, perirà. Roma, Sparta e Cartagine sono pur perite. Perirà quando il potere legislativo sarà più corrotto di quello esecutivo».

    Kant: «La ragione umana, anche senza il pungolo della semplice vanità dell'onniscienza, è perpetuamente sospinta da un proprio bisogno verso quei problemi che non possono in nessun modo esser risolti da un uso empirico della ragione... e così in tutti gli uomini una qualche metafisica è sempre esistita e sempre esisterà, appena che la ragione s'innalzi alla speculazione».

  3. #3
    Super Moderator L'avatar di FabioB
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    Grande Alex!!!
    Vi Veri Veniversum Vivus Vici

  4. #4
    Administrator L'avatar di xanderx
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    Quote Originariamente inviato da FabioB Visualizza il messaggio
    Grande Alex!!!
    bello vero ?

    Fatti vedere più spesso in forum però
    http://www.burocraziafacile.it/Images/logo2.gif

    - Frasi preferite -
    Montesquieu: «Il potere corrompe, il potere assoluto corrompe assolutamente ... Tutto sarebbe perduto se lo stesso uomo, o lo stesso corpo di maggiorenti, o di nobili, o di popolo, esercitasse questi tre poteri: quello di fare le leggi, quello di eseguire le decisioni pubbliche, e quello di giudicare i delitti o le controversie dei privati ... Siccome tutte le cose umane hanno una fine, lo Stato di cui parliamo perderà la sua libertà, perirà. Roma, Sparta e Cartagine sono pur perite. Perirà quando il potere legislativo sarà più corrotto di quello esecutivo».

    Kant: «La ragione umana, anche senza il pungolo della semplice vanità dell'onniscienza, è perpetuamente sospinta da un proprio bisogno verso quei problemi che non possono in nessun modo esser risolti da un uso empirico della ragione... e così in tutti gli uomini una qualche metafisica è sempre esistita e sempre esisterà, appena che la ragione s'innalzi alla speculazione».

  5. #5
    Super postatore professionista combattente L'avatar di Julina
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    bello vero ?

    Fatti vedere più spesso
    in forum però
    già! banda di lavativi!!
    Juliette Brioche

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