(pubblicata in meltingpot)
SENTENZA N. 1414 DEL 02/02/2010
TAR LAZIO
ROMA SEZ. 2Q
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
Sul ricorso numero di registro generale 2682 del 2006, proposto da: MISD, rappresentato e difeso dagli avv.ti VL e ML, con domicilio eletto presso -----;
contro
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato;
- il Ministero dell’Interno – Questura di Udine, in persona del Questore pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Questore di Roma di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno in data 15 novembre 2005 notificato al ricorrente in data 21 dicembre 2005;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2009 il dott. AT. In udienza è presente l’avv. MBS in delega dell’avv. VL per la parte ricorrente. Nessuno è presente per l’Avvocatura.
Con il ricorso in trattazione, notificato in data 17 febbraio 2006 e depositato il 21 marzo 2006, si espongono i seguenti fatti:
Il ricorrente era in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno per coesione familiare con la madre. A Roma, infatti, sono presenti la madre e le due sorelle tutte con regolare permesso di soggiorno e conviventi. In data 21 dicembre 2005 gli è stato notificato il rigetto del permesso di soggiorno richiesto per motivi familiari con intimazione a lasciare l’Italia entro 15 giorni.
Deduce il ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato per i seguenti motivi:
-violazione e falsa applicazione dell’articolo 4, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998; della circolare del Minsitero dell’Interno n. 300/C/2003/1851/P/12.222.11/1^Div. in data 9 settembre 2003; articoli 5 e 6 D.Lgs. n.286/98;
-violazione degli articoli 7, 8 e 10 bis L. n. 241/1990;
-carenza ed insufficienza di motivazione e difetto di istruttoria; eccesso di potere per contraddittorietà, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
Si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato per l’Amministrazione resistente.
Alla udienza del 16 dicembre 2009 il ricorso veniva quindi chiamato e posto in decisione.
Rileva il Collegio che con specifico riguardo alla materia dei permessi di soggiorno per motivi di famiglia, l’articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con una formula ampia e tendenzialmente onnicomprensiva, dispone che “contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare, l’interessato può presentare ricorso al Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l’interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile”.
Da ciò discende che, tenuto conto dell’ampiezza della formulazione impiegata dalla norma, tutte le controversie riguardanti il rilascio di un nulla osta relativo a ricongiungimento familiare, come al rilascio o al rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari sono sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo e rientrano in quella del giudice ordinario (ex multis TAR Veneto-Venezia, Sez. III, 14 maggio 2009, n. 1470; T.A.R. Lazio- Roma, Sez. II, 10 novembre 2008, n. 9982).
Il giudice ordinario può essere adìto, ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del T.U. n. 286/1998 non solo in sede di impugnazione del provvedimento di diniego di nulla osta al ricongiungimento familiare o di rifiuto di rilascio, o di rinnovo, del permesso per motivi di famiglia, ma anche in sede di autonomo giudizio di accertamento del diritto di conseguire il nulla osta oppure il permesso per motivi di famiglia suddetti.
In altre parole, ai fini della individuazione del giudice competente in questa materia, non rileva il fatto che si discuta della legittimità di un provvedimento amministrativo oppure di un comportamento omissivo quale è il silenzio, che costituisce un "non atto" relativo, comunque, a una materia demandata alla cognizione del giudice ordinario.
Nel caso di specie, il ricorso è stato proposto avverso il decreto con il quale il Questore di Roma ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari e, conseguentemente, il giudice amministrativo è privo di giurisdizione dato che la contestazione cade su questione che concerne il diritto alla unità familiare.
A differenza del permesso di soggiorno disciplinato in generale dall'articolo 5 del d.lgs. n. 286/1998 - che è connotato da ampi spazi di discrezionalità da parte della P.A., ai quali si correlano posizioni di mero interesse legittimo tutelabili dinanzi al giudice amministrativo - il permesso di soggiorno per motivi familiari, in presenza del possesso dei requisiti tassativamente elencati, risulta essere atto dovuto e, dunque, forma oggetto di diritti soggettivi, con conseguente devoluzione della materia al giudice ordinario (v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 maggio 2007, n. 1940 e Tar Veneto, sez. III, sent. n. 3455 del 2008), attenendo le relative controversie “alla denunciata lesione di veri e propri diritti”.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, mentre le spese processuali, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.
Per completezza giova precisare che l’accertato difetto di giurisdizione, come ribadito dalla giurisprudenza (cfr. da ultimo, Cons. St., 29 aprile 2009, n. 2713), comporta l’applicazione dell’istituto della “translatio iudicii”, in forza del quale, conservati gli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda, il giudizio deve proseguire davanti al giudice ordinario, dove dovrà essere riassunto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 59 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione II quater, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la inammissibilità del ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
LT, Presidente
RC, Consigliere
AT, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/02/2010
(Articolo 55, L. 27/4/1982, n.186)
IL SEGRETARIO
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