Cassazione: Non può essere respinto alla frontiera colui che richiede asilo
La domanda di asilo presentata alla polizia di frontiera durante i controlli identificativi dallo straniero in condizione irregolare deve essere sempre raccolta e comporta il divieto di respingimento (Cassazione n. 26253 dd. 27.10.2009)
La domanda di asilo presentata alla polizia di frontiera durante i controlli identificativi all'aereoporto dallo straniero in condizione irregolare deve essere sempre raccolta e comporta divieto di respingimento e di espulsione e il diritto a restare nello Stato fino alla definizione della procedura che riguarda la sua domanda: sentenza della Corte suprema di Cassazione La Corte suprema di Cassazione nella sentenza n. 26253 del 27 ottobre 2009, depositata il 15 dicembre 2009 si è pronunciata per la prima volta sulla condizione dei richiedenti misure di protezione internazionale al momento dell’ingresso illegale nel territorio italiano e ha affermato che in base alle norme nazionali, comuinitarie ed internazionali vigenti lo straniero, giunto clandestinamente e trattenuto per accertamenti all’interno dell’aerostazione di arrivo, ha il diritto di presentare contestuale istanza di riconoscimento della protezione internazionale e di permanere nello Stato, munito di permesso temporaneo o ristretto nel Centro d’identificazione, fino alla definizione della procedura avente ad oggetto la verifica della sussistenza delle condizioni per beneficiare dello status di rifugiato o dello status di protezione umanitaria. Nell’affermare il principio, la Corte ha dichiarato illegittimo il rifiuto, opposto dalla Polizia aeroportuale, a ricevere la predetta istanza nella fase di svolgimento dei primi controlli identificativi, precisando che l’Amministrazione ha invece il dovere di riceverla e d’inoltrarla al Questore per l’assunzione delle determinazioni di sua competenza astenendosi da alcuna forma di respingimento e dall’adozione di misure di espulsione che impediscano il corso e la definizione della domanda presso le Commissioni designate. L'amministrazione ha dunque un ruolo attivo di collaborazione nei confronti di un soggetto debole e dunque il giudice di pace nel procedimento di opposizione al decreto di espulsione di uno straniero che lamenti la non collaborazione dell'amministrazione e dunque la violazione di quei principi deve ammettere la prova testimoniale dell'eventuale illegittimo rifiuto di ricevere la domanda, ai fini dell'eventuale annullamento del decreto espulsivo.
Nel file PDF si trova la sentenza della Cassazione



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