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Discussione: documenti identità e soggiorno diritto alla studio

  1. #1
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    Predefinito documenti identità e soggiorno diritto alla studio

    buonasera
    eccomi di nuovo a richiedervi una informazione.
    La figlia di mia moglie cittadina extra ue doveva pre-iscriversi all'esame di maturità
    nel modulo insieme ad altre richieste si diceva di scrivere il numero di documento valido di identità
    ed ha scritto il numero del passaporto

    si è sentita rispondere che i documenti stranieri non sono validi e all'incirca che non sono riconosciuti come documenti che possono sostituire al C.I.

    facendo una piccola ricerca ho trovato il DPR del 2000 n. 445
    in cui si dice che sono equipollenti al CI e la possono sostituire la patente ,il passaporto ecc...

    mi è sorto il dubbio che la legge in questione facesse riferimento ai documenti italiani...

    anche così ad intuito credo che il passaporto sia un docuemnto internazionale di identità...mi sbaglio??

    un altra domanda è regolare che in una scuola superiore si richieda oltre alla CI anche il pds anche per la sola iscrizione aagli studenti stranieri??

    grazie

  2. #2
    Gran bel pezzo di roditore L'avatar di ciccio di nonna papera
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    Premetto che non sono espertissimo in queste cose e che Pierre sicuramente ne saprà più di me, ma:

    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445

    "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)."

    pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001- Supplemento ordinario n. 30

    Estratto dall'art.1

    c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l'identificazione personale del titolare;
    d) DOCUMENTO D'IDENTITA' la carta di identita' ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall'amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalita' prevalente di dimostrare l'identita' personale del suo titolare;


    Le scuole non dovrebbero richiedere agli studenti stranieri minori di anni 16 il permesso di soggiorno in quanto sino a 16 anni è previsto l'obbligo scolastico e i minori stranieri sono inespellibili per cui...

    Vedi anche qui:
    E’ illegittima qualsiasi richiesta di presentare il permesso di soggiorno all’atto dell’iscrizione alla scuola dell’obbligo! di Cobas scuola Negli ultimi mesi è capitato in alcune occasioni (segnalate anche sulla stampa nazionale) che venisse richiesta dai dirigenti scolastici la presentazione del “permesso di soggiorno” alle famiglie di alunni frequentanti la scuola o ai genitori che raccoglievano informazioni per iscrivere i propri figli.
    Ricordiamo che tale richiesta è illegittima, sia rispetto alla vecchia normativa, sia tenendo conto delle nuove norme incluse nella legge 94/2009 (il cosiddetto “pacchetto sicurezza”) che entrano in vigore l’8 agosto 2009. Il diritto di iscrizione e frequenza a scuola infatti rimane svincolato dall’obbligo di presentare il permesso di soggiorno.
    Fino all’8 agosto 2009 l’art. 6 del Testo Unico sull’immigrazione vigente recita:
    “Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”.
    Per accesso a pubblici servizi possiamo intendere anche il servizio scolastico.
    Ma anche nella nuova normativa, il cosiddetto Pacchetto sicurezza, legge 94/2009, la formulazione finale dell’art.6, comma 2, del T.U. sull’immigrazione, risulta così modificata:
    “Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.”
    Come si vede in entrambi i casi risulta illegittima la richiesta di Permesso di soggiorno all’atto dell’iscrizione o di frequenza a scuola.
    Il sindacato Cobas si impegna a denunciare i casi in cui venisse a conoscenza di un mancato rispetto della norma.
    Cobas Comitati di Base della Scuola – Friuli Venezia Giulia
    Le migrazioni allargano il concetto di patria oltre i confini materiali, facendo patria dell'uomo il mondo (G.B. Scalabrini)

    Ciccio di Nonna Papera

  3. #3
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    grazie per la conferma in merito ai documenti di identità
    volendo segnalare l'abuso o l'errore volevo dei riferimenti di legge

    la richiesta di pds della scuola è venuta in sede di discussione sul documento di identità e la devo eventualmete verificare.

    vedo se trovo qualcuno interessato e offeso dalla questione se verificata

    una domanda anche se capisco che la cosa è complicata giuridacamente parlando
    nel articolo del TU citato si parla di scuola......... e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo

    la scuola superiore lo è solo in parte??

    sicuramente è verificata per il passaporto accettato con riserva in attesa urgente della CI.
    che prefigura la regolarità di soggiorno.
    anche se non ci sono problemi di regolarità la ritengo comunque un abuso che ha causato non pochi disguidi.

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