Superbonus 110%: Tutte le Novità e gli Interventi Ammessi

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Superbonus 110%: spesa massima, requisiti e beneficiari per rendere più efficienti e più sicure le abitazioni.

Superbonus 110%: Cappotto, Caldaia e Antisismica

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Gli interventi previsti dal superbonus 110% e da effettuare dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 includono:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda (cappotto termico). Il tetto di spesa è fissato a 50mila euro per gli edifici unifamiliari, 40mila euro per i condomìni fino a 8 unità e 30mila euro per quelli più grandi;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale condominiali con impianti centralizzati a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. Il tetto di spesa è fissato a 20mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari nei condomìni fino a 8 unità e a 15mila euro nei condomìni più grandi;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale delle unità immobiliari unifamiliari con impianti a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione. Il tetto di spesa è fissato a 30.000 euro;
  • messa in sicurezza antisismica in zona sismica 1, 2 e 3.

Interventi Secondari di Efficientamento Energetico e Sismico

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Nel superbonus 110% rientrano anche altri interventi di efficientamento energetico (già agevolati dall’ecobonus), tra cui:

  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica
  • installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici
  • installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche

Questi interventi rientrano nell’ecobonus a condizione che siano realizzati congiuntamente agli interventi principali (ovvero cappotto termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e messa in sicurezza antisismica).

Superbonus 110%: Chi può Richiederlo

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I beneficiari del superbonus sono:

  • condomìni
  • persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento
  • persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
  • Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing". Per tali soggetti, l’agevolazione riguarda le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, se alla data del 31 dicembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Il Superbonus, che secondo un'indagine di Facile.it sarà utilizzato da una famiglia su due, si può ottenere anche su due unità immobiliari, oltre che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali. In altre parole, per l’accesso ai bonus, non ci sarà differenza tra prime e seconde case, come inizialmente previsto. Rimangono invece escluse le abitazioni di tipo signorile (categoria catastale A1), le abitazioni in ville (categoria catastale A8) e i castelli (categoria catastale A9).

Superbonus 110%: Cessione del Credito o Sconto in Fattura

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Chi realizza i lavori può usufruire direttamente della detrazione maggiorata che, in questo caso, viene rimborsata in 5 rate annuali di pari importo.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, si può decidere di utilizzare un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

Superbonus 110%: APE e Asseverazioni

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Per poter avere accesso al superbonus 110%, gli interventi di riqualificazione energetica dovranno rispettare i requisiti minimi previsti dal DM 26 giugno 2015 e assicurare il miglioramento della prestazione dell’edificio di almeno due classi energetiche: è impossibile ottenere il superbonus senza l'attestato di prestazione energetica. Se ciò non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) prima e dopo l’intervento. L'unica eccezione, introdotta dal 2021, è per gli edifici privi di APE purché al termine dei lavori raggiungano una classe energetica in fascia A

L’Attestato di Prestazione Energetica è un documento che attesta il consumo energetico di un immobile, assegnando una classe, con valori che vanno dalla G (quella più bassa) ad A+. Questa classificazione permette di riconoscere agli edifici in classe più alta (A+, A, B) un minor consumo energetico e quindi un maggior risparmio in termini di costi.

Circa la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, è fondamentale ottenere dai professionisti e dai tecnici preposti:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione;
  • l’asseverazione relativa al rispetto dei requisiti previsti per godere dell’agevolazione e la corrispondente congruità delle spese sostenute. Per gli interventi di riqualificazione energetica, è necessario acquisire l'asseverazione del rispetto dei requisiti energetici minimi di cui al DM 26 giugno 2015 e della congruità delle spese sostenute. Per gli interventi di messa in sicurezza antisismica, bisogna acquisire l'asseverazione dell'efficacia dei lavori ai fini della riduzione del rischio sismico e della congruità delle spese.

Ma attenzione! I professionisti devono prestare attenzione e quanto dichiarano, anche considerando che, in caso di attestazione o asseverazione infedele, è prevista la sanzione amministrativa da 2.000 a 15.000 euro, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato e la perdita del beneficio.

Per i professionisti responsabili, diventa quindi obbligatoria la stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi da effettuare (e comunque non inferiore a 500 mila euro), al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

Infine, ricordiamo che le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni, oltre a quelle relative al visto di conformità, sono detraibili con il Superbonus.

Le novità del 2021

La platea degli interventi ‘da Superbonus’ si amplia.

  • Si aggiungono le coibentazioni di tetti con sottotetto non riscaldato.
  • Possono accedere al superbonus anche gli edifici privi di APE, attestato di prestazione energetica, purché al termine dei lavori raggiungano una classe energetica in fascia A
  • Rientrano nel bonus i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche, incluse quelle per persone disabili over 65.
  • Si semplifica il concetto di “unità immobiliare funzionalmente indipendente”, definito come una unità immobiliare che sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianto per l’approvvigionamento idrico, per il gas, per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale.
  • Vengono ammessi anche gli edifici plurifamiliari con unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
  • Per i condomini, è possibile arrivare fino al 31 dicembre 2022 se entro il 30 giugno dello stesso anno risulta effettuato almeno il 60% dell’intervento complessivo. Viene introdotta la possibilità di suddividere le spese tra condomini senza rispettare necessariamente la suddivisione in millesimi.
  • Il Superbonus si applica agli interventi di ricostruzione di fabbricati danneggiati da terremoti in eventi sismici dopo il 2008 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
  • La detrazione per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene estesa agli impianti solari fotovoltaici installati su strutture pertinenziali agli edifici.

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