1. Come va identificato il titolare effettivo nell’ipotesi in cui il cliente sia una Pubblica Amministrazione?
Nelle PA trova applicazione il criterio residuale in base al quale esso coincide con il soggetto dotato di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente pubblico. L’individuazione in concreto del titolare effettivo nelle PA è effettuata sulla base della verifica degli assetti organizzativi o statutari dell’ente
2. Qual è il criterio per individuare il titolare effettivo nell’ambito di rapporti o operazioni riferibili a procedure esecutive o concorsuali?
Il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita. Stante, quindi, l’esigenza, per finalità antiriciclaggio, di risalire al soggetto per conto del quale l’operatività è svolta, la titolarità effettiva in tali fattispecie è da individuarsi con riguardo al soggetto sottoposto alla procedura esecutiva o concorsuale, quale “ultimate beneficial owner”, ossia quale soggetto nei confronti del quale, realizzandosi i presupposti di legge, l’ordinamento prevede lo svolgimento della procedura stessa.
Nel caso in cui tale soggetto sia diverso da una persona fisica, si prende a riferimento l’assetto proprietario al momento dell’avvio della procedura esecutiva o concorsuale.
3. Nell’ambito delle procedure esecutive o concorsuali, ai fini dell’adeguata verifica della clientela, come va qualificato il soggetto incaricato dall’Autorità Giudiziaria dell’apertura del rapporto e autorizzato a operarvi per la procedura (es., professionista delegato in caso di procedura esecutiva immobiliare, curatore fallimentare, etc.)?
Quale mero ausiliario del Giudice, deve essere identificato come “esecutore”, cioè come il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente
4. Ai fini dell’individuazione del titolare effettivo degli enti ecclesiastici, quale criterio trova applicazione?
Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono tenuti all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla prefettura del luogo in cui hanno sede.
Pertanto, devono ritenersi titolari effettivi cumulativamente:
- i fondatori, ove in vita;
- i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
Nel caso, invece, di enti ecclesiastici non civilmente riconosciuti trova applicazione il criterio residuale secondo cui il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione
5. Gli enti ecclesiastici sono soggetti all’obbligo di comunicazione delle informazioni relative alla titolarità effettiva al Registro delle imprese?
Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti in quanto enti tenuti all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche private soggiacciono all’obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva al Registro delle imprese e alla disciplina.
Tale obbligo e disciplina non trovano applicazione per gli enti ecclesiastici non civilmente riconosciuti.
6. Ai fini dell’individuazione del titolare effettivo di società di capitali, vi è un ordine di successione nell’applicazione dei criteri della proprietà e del controllo?
Ai fini dell’individuazione del titolare effettivo di una società di capitali, il c.d. criterio della proprietà e il c.d. criterio del controllo trovano applicazione secondo l’ordine indicato dalla norma.
Nell’ipotesi in cui vi sia una situazione di proprietà rilevante (diretta o indiretta) da parte di una o più persone fisiche, la stessa o le stesse sono da qualificarsi come titolare effettivo.
Al c.d. criterio del controllo si farà ricorso soltanto in via subordinata, nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente.
Nell’ipotesi in cui l’applicazione di entrambi i precedenti criteri non abbia consentito di identificare il titolare effettivo, si applica il c.d. criterio residuale, secondo cui il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
In ogni caso, nell’individuazione del titolare effettivo, i soggetti obbligati tengono conto di ogni informazione a loro disposizione per individuare la persona fisica nell’interesse della quale è effettivamente instaurato il rapporto o eseguita l’operazione
7. Come va individuato il titolare effettivo in caso di proprietà indiretta se nella catena partecipativa risultino società controllate?
Ai fini della individuazione della titolarità effettiva per le società di capitali, si indica la soglia di una partecipazione del 25% del capitale sociale, sopra la quale un socio è considerato titolare effettivo della società stessa.
Tale soglia rileva:
- sia in caso di proprietà diretta (ossia, partecipazione detenuta direttamente da una persona fisica);
- sia in caso di proprietà indiretta (ossia, partecipazione detenuta indirettamente per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona).
Per l’ipotesi di proprietà indiretta, per il tramite di società controllate, la soglia del 25% +1 va considerata esclusivamente in relazione al capitale della società cliente, al quale si fa espressamente riferimento, risalendo poi la catena partecipativa per individuare la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il controllo
8. Nel caso in cui la società cliente sia una società controllata e al vertice della catena partecipativa si trovi un ente o una società la cui proprietà o il cui controllo non siano riferibili a una o più persone fisiche (ad esempio, una società ad azionariato diffuso o una cooperativa), vanno identificati come titolari effettivi i soggetti con poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società posta al vertice della catena partecipativa o della società cliente?
Nelle ipotesi in cui i criteri della proprietà e del controllo non consentano di individuare univocamente il titolare effettivo di una società posta al vertice di una catena partecipativa, occorre individuare come titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche alle quali spettano poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società cliente.
9. Se trova applicazione il criterio residuale, le persone fisiche alle quali spettino i poteri ivi previsti devono essere considerate titolari effettivi in ogni caso in forma cumulativa oppure si individua come titolare effettivo solo una o più di queste figure?
L’operazione comporta una verifica concreta dello specifico assetto organizzativo di ciascun ente
10. I soggetti obbligati sono tenuti a procedere all’identificazione del titolare effettivo delle fondazioni bancarie clienti?
Ai fini dell’individuazione del/i titolare/i effettivo/i delle fondazioni bancarie qual è il criterio applicabile?
I soggetti obbligati sono tenuti, nell’adempimento dei propri obblighi di adeguata verifica, a identificare il titolare effettivo delle fondazioni bancarie.
Al fine di individuare il titolare effettivo delle fondazioni bancarie, trova applicazione il criterio residuale, non potendosi applicare gli altri criteri.
Pertanto, in tale ipotesi, la figura del titolare effettivo deve essere individuata in capo a chi, in base alle disposizioni statutarie o agli assetti organizzativi, detiene i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della fondazione bancaria
11. Come va identificato il titolare effettivo nell’ipotesi di usufrutto o pegno su quote o partecipazioni sociali?
Nel caso in cui, invece, il diritto di voto spetti al nudo proprietario, sono da identificare come titolari effettivi tanto il nudo proprietario quanto l’usufruttuario e il creditore pignoratizio, in quanto entrambi sono beneficiari sostanziali dell’operazione, posto che le principali posizioni attive derivanti dalla partecipazione sociale spettano tanto al nudo proprietario (il voto) quanto all’usufruttuario e al creditore pignoratizio (l’utile).
12. A quali imprese si applicano gli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla propria titolarità effettiva?
Le imprese tenute agli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla propria titolarità effettiva sono le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese
13. In caso di difformità tra i dati sulla titolarità effettiva acquisiti dal soggetto obbligato in sede di adeguata verifica della clientela e quanto riscontrato dal soggetto obbligato nel Registro dei titolari effettivi, il soggetto obbligato deve allinearsi a quanto dichiarato dal cliente al Registro ovvero mantenere l’informazione ottenuta in sede di adeguata verifica?
In caso di difformità tra i dati sulla titolarità effettiva del cliente, acquisiti in sede di adeguata verifica, e quelli presenti nel Registro dei titolari effettivi, il soggetto obbligato deve attenersi, salvo l’obbligo di segnalazione, agli esiti delle proprie verifiche.
La consultazione del Registro dei titolari effettivi è configurata come strumento a supporto, e non sostitutivo, degli adempimenti di adeguata verifica e non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell’esercizio della loro attività e dall’adottare misure adeguate al rischio medesimo. Resta fermo il principio secondo cui il soggetto obbligato, ai fini della individuazione del titolare effettivo, tiene conto di tutte le informazioni in proprio possesso, comunque acquisite, effettuando tutti gli approfondimenti e le ulteriori verifiche ritenute necessarie per l’identificazione del titolare effettivo
14. La segnalazione effettuata da un soggetto obbligato di difformità tra le informazioni ottenute dal Registro dei titolari effettivi e quelle acquisite in sede di adeguata verifica è rilevante ai fini dell’applicazione dell’obbligo di eventuale segnalazione e dell’obbligo di astensione?
La mera difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute dal Registro dei titolari effettivi e quelle acquisite dal soggetto obbligato in sede di adeguata verifica della clientela non è di per sé motivo sufficiente per la segnalazione.
Le operatività sono individuate come sospette solo in presenza di circostanze soggettive e oggettive, che il destinatario è tenuto a descrivere nella segnalazione unitamente alle valutazioni compiute.
Analogamente, la difformità non rileva di per sé ai fini dell’applicazione dell’obbligo di astensione