Come sapere se sei stato protestato? Tempi e Riabilitazione

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Cosa succede se una volta che hai emesso un assegno o una cambiale non riesci ad onorarlo? Cosa succede se sei stato protestato e come rimediare?

Cos’è un Protesto

Cosa succede se, una volta emesso un titolo di credito (cambiale tratta, assegno bancario o vaglia cambiario) non si riesca ad onorarlo?

Se i titoli di credito non vengono onorati (e quindi il creditore non ottiene quanto dovuto), la conseguenza è il protesto. Il protesto è l’atto pubblico con cui il notaio o l’Ufficiale Giudiziario dichiara la mancata accettazione o il mancato pagamento della cambiale, dell’assegno bancario e/o postale.

In altre parole, il protesto scatta quando viene emesso un titolo di credito senza avere sul proprio conto corrente la somma di denaro per effettuare il pagamento.

Una volta effettuato il protesto, questo viene trasmesso al Presidente della Camera di Commercio competente per territorio il primo giorno del mese successivo. Entro i dieci giorni seguenti, ogni singolo protesto viene pubblicato nell’Elenco Ufficiale dei Protesti.

Entro quanto tempo si viene protestati?

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I tempi entro i quali scatta il protesto sono diversi e dipendono dal titolo di credito:

  • in caso di cambiali: entro un anno dall’emissione se la scadenza è a vista, altrimenti entro uno o due giorni feriali dalla data di scadenza;
  • in caso di assegni circolari: entro 30 giorni dalla loro emissione; mentre per gli assegni bancari entro 8 giorni se l’assegno è pagabile nello stesso Comune in cui è stato emesso (ad esempio, emesso a Roma ed incassato a Roma), entro 15 giorni se l’assegno è pagabile in un Comune diverso (ad esempio, emesso a Milano ed incassato a Roma).

Come sapere una persona o un’azienda è stata protestata?

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Per sapere se è attivo un protesto a carico di una persona o di un’azienda, è possibile richiedere una visura protesti, contenente l’elenco dei protesti a carico di una persona o di un’azienda registrati negli ultimi 5 anni presso le Camere di Commercio.

La visura protesti è un documento nel quale sono riportate le informazioni relative ai mancati pagamenti di titoli di credito (es. assegni e cambiali). All’interno della visura viene indicato il tipo di effetto, l’importo, la data di apertura, la data di scadenza, il luogo di apertura, la Camera di Commercio a cui è iscritta la persona o l'azienda, il numero di repertorio ed il motivo del mancato pagamento. 

Per eseguire la ricerca è necessario indicare:

  • per persona fisica, nome e cognome, codice fiscale o data di nascita
  • per azienda, ragione sociale e partita iva (o codice fiscale)
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I Rimedi al Protesto e la Riabilitazione

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Per rimediare al protesto e alle sue conseguenze, il protestato ha la possibilità di richiedere la cancellazione del protesto in determinati casi.

Assegni

Una volta effettuato il pagamento, la normativa non prevede l’immediata cancellazione del protesto, ma bisognerà presentare un’istanza di riabilitazione al Presidente del Tribunale della provincia di residenza. A seguito di ciò, trascorso un anno dal giorno della levata del protesto (e nel caso in cui il debitore non abbia subito un altro protesto), si potrà presentare richiesta di riabilitazione all’Ufficio Protesti per ottenere la cancellazione dal registro informatico dei protesti.

Cambiali

Se il debitore entro un anno dal protesto provvede al pagamento di una cambiale tratta o di un vaglia cambiario, può chiedere la cancellazione dall’Elenco Ufficiale dei Protesti, presentando richiesta formale all’Ufficio territorialmente competente della Camera di Commercio.

Nel caso in cui il pagamento sia avvenuto oltre 1 anno dal protesto, la cancellazione dal registro sarà possibile solo dopo aver ottenuto la riabilitazione.

In entrambi i casi, una volta trascorsi 5 anni dal termine di protesto, questo verrà cancellato automaticamente.

Il processo di riabilitazione

Con la riabilitazione il protesto viene cancellato dal registro informatico, come se non fosse mai esistito.

Per ottenere la riabilitazione è necessario presentare ricorso al tribunale onorario della provincia di residenza fornendo:

  • dati anagrafici del richiedente
  • originale del titolo protestato
  • quietanza liberatoria rilasciata dal creditore che attesta l’avvenuto pagamento
  • visura camerale (che certifica l’assenza di ulteriori protesti).

Entro 20 giorni dall’istanza, il Presidente del Tribunale decide se accogliere o meno l’istanza. In caso di esito positivo, il Presidente pronuncerà un decreto di riabilitazione con cui autorizza la Camera di Commercio a cancellare il richiedente dal registro informatico dei protesti. Ottenuto il provvedimento di riabilitazione, sarà l’interessato a dover depositare presso l’ufficio protesti della Camera di Commercio una copia autentica; in questo modo si procederà alla cancellazione definitiva.

Se invece l’istanza non viene accolta, il richiedente può fare ricorso alla Corte d’Appello entro i 10 giorni successivi.

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