Per rimediare al protesto e alle sue conseguenze, il protestato ha la possibilità di richiedere la cancellazione del protesto in determinati casi.
Assegni
Una volta effettuato il pagamento, la normativa non prevede l’immediata cancellazione del protesto, ma bisognerà presentare un’istanza di riabilitazione al Presidente del Tribunale della provincia di residenza. A seguito di ciò, trascorso un anno dal giorno della levata del protesto (e nel caso in cui il debitore non abbia subito un altro protesto), si potrà presentare richiesta di riabilitazione all’Ufficio Protesti per ottenere la cancellazione dal registro informatico dei protesti.
Cambiali
Se il debitore entro un anno dal protesto provvede al pagamento di una cambiale tratta o di un vaglia cambiario, può chiedere la cancellazione dall’Elenco Ufficiale dei Protesti, presentando richiesta formale all’Ufficio territorialmente competente della Camera di Commercio.
Nel caso in cui il pagamento sia avvenuto oltre 1 anno dal protesto, la cancellazione dal registro sarà possibile solo dopo aver ottenuto la riabilitazione.
In entrambi i casi, una volta trascorsi 5 anni dal termine di protesto, questo verrà cancellato automaticamente.
Il processo di riabilitazione
Con la riabilitazione il protesto viene cancellato dal registro informatico, come se non fosse mai esistito.
Per ottenere la riabilitazione è necessario presentare ricorso al tribunale onorario della provincia di residenza fornendo:
- dati anagrafici del richiedente
- originale del titolo protestato
- quietanza liberatoria rilasciata dal creditore che attesta l’avvenuto pagamento
- visura camerale (che certifica l’assenza di ulteriori protesti).
Entro 20 giorni dall’istanza, il Presidente del Tribunale decide se accogliere o meno l’istanza. In caso di esito positivo, il Presidente pronuncerà un decreto di riabilitazione con cui autorizza la Camera di Commercio a cancellare il richiedente dal registro informatico dei protesti. Ottenuto il provvedimento di riabilitazione, sarà l’interessato a dover depositare presso l’ufficio protesti della Camera di Commercio una copia autentica; in questo modo si procederà alla cancellazione definitiva.
Se invece l’istanza non viene accolta, il richiedente può fare ricorso alla Corte d’Appello entro i 10 giorni successivi.