Decreto Cura Italia: i Chiarimenti dell’Agenzia ai quesiti

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L’Agenzia delle Entrate fa luce sugli interrogativi di associazioni, professionisti e contribuenti sulle recenti misure fiscali “d’emergenza”.

Il decreto Cura Italia del 17 Marzo è stato ideato per dare una risposta alla pandemia che ha colpito tutto il Paese. Ma è stato accompagnato anche da molte domande in merito a come verranno attuate le misure. Ecco le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai quesiti degli operatori e della stampa.

Nella circolare 8/E del 3 Aprile, l’Agenzia fornisce risposte riguardo a:

  • proroghe e sospensioni dei termini per i versamenti e gli adempimenti
  • misure specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori
  • sospensione delle attività degli enti impositori, nonché quella dei versamenti relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione
  • chiarimenti sulle erogazioni liberali.

Premio ai lavoratori dipendenti

In relazione al premio ai dipendenti, per  la determinazione del limite di 40mila euro di reddito da lavoro dipendente previsto per attribuire il bonus di 100 euro per il mese di marzo, le Entrate chiariscono che “bisogna considerare esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva”. I sostituti d’imposta riconosceranno automaticamente il premio ai lavoratori dipendenti a partire dalla retribuzione di aprile (in ogni caso entro il termine per le operazioni di conguaglio di fine anno).

La circolare, riguardo il bonus per botteghe e negozi, detta le regole per la fruizione del credito d’imposta a favore degli esercenti attività commerciale, pari al 60% del canone di locazione del negozio, pattuito per il mese di marzo. Al riguardo, le Entrate precisano che il bonus maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone stesso.

Erogazioni liberali e solidarietà alimentare

Una puntualizzazione arriva sulla deducibilità delle erogazioni liberali dal reddito d’impresa: le Entrate precisano che la deduzione non è parametrata al reddito. “Pertanto l’agevolazione spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'erogazione liberale”. 

Riguardo alle iniziative di solidarietà alimentare nell’ambito dell’emergenza effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa a favore di Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, rientrano, chiarisce l’Agenzia, tra le erogazioni liberali che beneficiano degli incentivi fiscali introdotti con il “Cura Italia”.

Sospensioni per aziende, professionisti e Fisco

In risposta al dubbio formulato riguardo lo slittamento dei termini di pagamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali, l’Agenzia conferma che l’adempimento è tra quelli la cui scadenza è stata rinviata dal 16 al 20 marzo 2020.

La proroga è più lunga per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto, individuati dal decreto Mef del 24 febbraio 2020, in tal caso gli interessati usufruiscono d’una sospensione più estesa con scadenza tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020. Tali versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio.

Inoltre, nel caso di più attività esercitate nell’ambito della stessa impresa, per beneficiare della sospensione delle ritenute e dei versamenti prevista dal Dl n. 9/2020 fino al 30 aprile per i settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa. Possono rientrare nell’agevolazione anche i soggetti che svolgono un’attività con un codice Ateco diverso da quelli indicati nelle risoluzioni n. 12/E e n. 14/E dell’Agenzia, se l’attività svolta è riconducibile sostanzialmente a una delle categorie economiche indicate.

Gruppo Iva

Tra gli adempimenti tributari sospesi può rientrare anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso, previsto dall’articolo 5 del TUR. Questa sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche.

La circolare dell’Agenzia chiarisce anche riguardo alla sospensione dei termini dei versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020, che si applica anche ai versamenti Iva dovuti dalla società controllante del Gruppo Iva.

Imposta di registro

Il testo della circolare fa presente che, tra gli adempimenti tributari sospesi può rientrare anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso, previsto dall’articolo 5 del Testo Unico dell’imposta di Registro. Questa sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche.

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