Secondo quanto prevede la legge, in caso di errori di compilazione del contratto di locazione, generalmente il responsabile è il proprietario di casa. Ad esempio, se all’interno del contratto vengono inserite clausole che non possono essere riportate o si dimenticano condizioni da rispettare specifiche della tipologia di contratto che si stipula, responsabilità, rischi e sanzioni sono a carico del proprietario di casa.
Tra gli errori più comuni, la mancanza di riferimenti completi a dati specifici. Ricordiamo che i contratti di locazione devono riportare tutti i dati catastali necessari: il codice catastale del comune, foglio, particella, sub, categoria e rendita catastale. Inoltre, In caso di locazione di singola unità immobiliare, non è obbligatorio allegare l'attestazione della prestazione energetica al contratto di locazione. Tuttavia, è necessario inserire nel contratto una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, relativa all'attestazione della prestazione energetica degli edifici.
Altro errore frequente nei testi dei contratti di locazione, e di cui è sempre responsabile il proprietario, è la mancanza del codice fiscale personale dei rappresentanti legali di società, che siano esse locatrici o conduttrici di immobili. Quando il locatore è un soggetto Iva, va specificato, in quanto il canone di locazione sarà soggetto all'imposta del 22%. Non riportare nel contratto che la locazione è assoggettata all'imposta sul valore aggiunto rischia di far pagare più imposte del dovuto.
Altro errore frequente è l'inserimento della Partita Iva dei soggetti titolari di attività. La partita Iva non interessa mai, nemmeno nel caso in cui il canone sia soggetto ad Iva: ciò che interessa è il codice fiscale della società, ditta, ecc..
In ultimo, la firma: bisogna firmare tutte le pagine del documento e se si appone la firma solo sull’ultima pagina del contratto, sulle altre pagine bisogna almeno riportare la sigla del proprio nome e cognome. Un contratto di locazione che non presenta la firma dell’affittuario non è tuttavia nullo purché sia registrato. Questo perché la normativa sugli affitti stabilisce che un contratto risulta di nullo valore solo nel caso in cui esso non sia “in forma scritta” e “registrato”.