Le esenzioni per le auto storiche ultraventennali, se fino a pochi anni fa variavano da regione a regione, con la Legge di Stabilità 2019 sono state abolite, unificando la normativa in tutta Italia sul pagamento bollo auto per auto storiche.
Nel 2015 la Legge di Stabilità aveva ordinato il pagamento del bollo anche per le auto immatricolate tra i 20 e i 29 anni fa, al contrario di quanto previsto in precedenza i veicoli di età compresa tra 20 e 29 anni, se registrate ad un registro storico, godevano dell’esenzione dal bollo auto. Questa esenzione, introdotta nel 2000, era destinata ai veicoli di particolare interesse storico e collezionistico. Ma con la legge numero 190/2014 (la Legge di Stabilità 2015) questa esenzione è stata abolita.
Alcune regioni italiane avevano tuttavia deciso di non applicare l’imposta, ampliando quindi l’esenzione del bollo anche alle auto ultraventennali (e non solo a quelle con più di 30 anni di vita). Essendo la situazione diversa da regione a regione, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha richiesto l’intervento della Corte Costituzionale per ristabilire ciò che la Legge di Stabilità 2015 aveva imposto.
La Corte Costituzionale ha dunque dichiarato illegittime le norme regionali che andavano in contrasto con quanto affermato dalla Legge di Stabilità, per cui ogni cittadino italiano è tenuto al pagamento del bollo auto, anche se si tratta di veicoli di età compresa tra 20 e 29 anni. Gli unici veicoli esonerati per la loro “anzianità” sono dunque le auto prodotte più di 29 anni fa.
Anche nel novembre 2017 la consulta della Corte Costituzionale ha ribadito il regolamento riguardo al bollo auto dev’essere lo stesso in tutte le regioni: la normativa è statale, anche se la tassa viene incassata dalle singole regioni.
La Manovra 2019 ha introdotto molte novità anche in termini fiscali. Una di queste riguarda proprio il pagamento del bollo auto. A partire dal 1° gennaio 2019 è stata introdotto una riduzione del 50 per cento per le auto e moto storiche, cioè quelle ventennali: ovvero quelle comprese tra il 20esimo e il 29esimo anno di immatricolazione prima dell’anno in corso. L'esenzione vera e propria si avrà solo al compimento del trentesimo anno di età.