Esterometro, le nuove regole dal 1° luglio 2022

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fattura elettronica estero

Vuoi fatturare a un cliente estero? Dal primo luglio l'esterometro esce di scena ed entra in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica anche per le fatture da e verso l'estero.

L’esterometro esce di scena. Partono dal primo luglio le nuove regole sulle operazioni con l’estero, ma gli aspetti più pratici e operativi possono risultare ancora ambigui. 

Dal primo luglio i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi con soggetti non residenti né stabiliti nel territorio dello Stato Italiano devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate esclusivamente tramite il Sistema di Interscambio e il formato del file fattura elettronica.

Esterometro, cosa cambia e per chi

Le novità avranno impatto sui soggetti “ex esonerati” dagli obblighi di fatturazione elettronica, che sui soggetti non esonerati.

Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022 le sanzioni non si applicano nei confronti dei soggetti per i quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a partire dal 1° luglio 2022, sempre che la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo.

Riepilogando, gli “ex esonerati” dal primo luglio prossimo saranno obbligati

  1. alla emissione delle fatture elettroniche;
  2. alla trasmissione dei dati delle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, anche i forfettari devono utilizzare il tipo documento “TD01”, valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”.

Per le fatture passive, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano deve generare un documento elettronico di tipo autofattura:

  • nel caso di servizi da un soggetto UE e extra-UE: il soggetto passivo IVA residente in Italia è tenuto a integrare la fattura ricevuta ovvero ad autofatturare l’operazione. Il prestatore non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato emette una fattura per prestazioni di servizi al committente residente o stabilito in Italia, indicando l’imponibile, ma non la relativa imposta in quanto l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal committente. Il committente, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto non residente, deve emettere ed inviare a SdI una fattura elettronica con tipo documento TD17;
  • nel caso di acquisti di beni da soggetti UE: il cedente residente in altro Paese UE emette una fattura per la vendita di beni al cessionario residente o stabilito nel territorio dello Stato, indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario. Il committente italiano deve integrare il documento ricevuto per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione IVA. A tal fine, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo UE, deve emettere ed inviare a SdI una fattura elettronica con tipo documento TD18;
  • nel caso di acquisto di beni da soggetti esteri esistenti in Italia all’atto della vendita: il cedente estero emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia (non sono quindi importazioni o acquisti intracomunitari) al cessionario residente o stabilito nel territorio nazionale, indicando l’imponibile ma non la relativa imposta, in quanto l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario. Quest’ultimo deve, a tal fine, predisporre ed inviare a SdI una fattura elettronica con tipo documento TD19, contenente, sia i dati necessari per l’integrazione, sia gli estremi della fattura ricevuta dal fornitore estero.

Entro quando trasmettere i dati 

Qual è il termine per l’adempimento di tale obbligo? La questione non è di immediata risoluzione. 

I dati relativi all’ex esterometro dovranno essere trasmessi con le seguenti modalità:

  • per le operazioni attive, la norma indica come termine quello “di emissione delle fatture”. Quindi 12 giorni nel caso di fatturazione immediata o il giorno 15 del mese successivo nel caso di fatturazione differita;
  • per le operazioni passive, la trasmissione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Limite di 5.000 euro per ogni operazione

Recente novità, arrivata in extremis, è che l’obbligo di trasmissione dei dati per le operazioni con l’estero è solo per importi non superiori a 5.000 euro per ogni singola operazione (ad esempio acquisti di carburanti o spese per ristoranti sostenute per viaggi di lavoro all’estero).

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