Le novità avranno impatto sui soggetti “ex esonerati” dagli obblighi di fatturazione elettronica, che sui soggetti non esonerati.
Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022 le sanzioni non si applicano nei confronti dei soggetti per i quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a partire dal 1° luglio 2022, sempre che la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo.
Riepilogando, gli “ex esonerati” dal primo luglio prossimo saranno obbligati
- alla emissione delle fatture elettroniche;
- alla trasmissione dei dati delle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, anche i forfettari devono utilizzare il tipo documento “TD01”, valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”.
Per le fatture passive, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano deve generare un documento elettronico di tipo autofattura:
- nel caso di servizi da un soggetto UE e extra-UE: il soggetto passivo IVA residente in Italia è tenuto a integrare la fattura ricevuta ovvero ad autofatturare l’operazione. Il prestatore non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato emette una fattura per prestazioni di servizi al committente residente o stabilito in Italia, indicando l’imponibile, ma non la relativa imposta in quanto l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal committente. Il committente, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto non residente, deve emettere ed inviare a SdI una fattura elettronica con tipo documento TD17;
- nel caso di acquisti di beni da soggetti UE: il cedente residente in altro Paese UE emette una fattura per la vendita di beni al cessionario residente o stabilito nel territorio dello Stato, indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario. Il committente italiano deve integrare il documento ricevuto per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione IVA. A tal fine, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo UE, deve emettere ed inviare a SdI una fattura elettronica con tipo documento TD18;
- nel caso di acquisto di beni da soggetti esteri esistenti in Italia all’atto della vendita: il cedente estero emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia (non sono quindi importazioni o acquisti intracomunitari) al cessionario residente o stabilito nel territorio nazionale, indicando l’imponibile ma non la relativa imposta, in quanto l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario. Quest’ultimo deve, a tal fine, predisporre ed inviare a SdI una fattura elettronica con tipo documento TD19, contenente, sia i dati necessari per l’integrazione, sia gli estremi della fattura ricevuta dal fornitore estero.