Nessuna possibilità di correggere o integrare via PEC (Posta Elettronica Certificata) le asseverazioni Enea già trasmesse nell’ambito degli interventi di superbonus ed ecobonus. Le PEC inviate con questa finalità non avranno valore né risposta. È questo, in sostanza, il senso dell’avviso pubblicato dall’Enea (Agenzia nazionale per l’efficienza energetica) e diretto ai tecnici asseveratori che eseguono asseverazioni per gli interventi di riqualificazione energetica che beneficiano di incentivi fiscali.
Asseverazioni Enea: non valgono le correzioni via PEC
Enea ha pubblicato un nuovo avviso rivolto ai tecnici asseveratori che si occupano di bonus fiscali per la riqualificazione energetica (superbonus ed ecobonus).
Come correggere le asseverazioni
Ogni informazione che si ritenga necessario portare a conoscenza dell'ENEA, in aggiunta a quanto già previsto nel modello ministeriale, deve essere contenuta nel campo dedicato alle note nella stessa asseverazione. Correzioni e integrazioni dell'asseverazione sono esclusivamente a cura del tecnico asseveratore, che può annullare il protocollo, apportare le modifiche del caso ed eseguire una nuova trasmissione.
Per le modifiche di lieve entità (e che non riguardano le somme dichiarate) è invece sufficiente redigere una dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà, ma questa in ogni caso non va trasmessa a ENEA. L'asseveratore la fornisce invece ai beneficiari della detrazione fiscale e la conserva per esibirla su richiesta.
Avviso ENEA agli asseveratori
Di seguito il testo completo dell’avviso di ENEA agli asseveratori.
“Comunichiamo che non è possibile correggere o integrare con messaggi via pec le asseverazioni già trasmesse. A nulla valgono le pec inviate con questa finalità, le quali non avranno risposta.
Ogni informazione che si ritenga necessario portare a conoscenza dell’ENEA, in aggiunta a quanto già previsto nel modello ministeriale di asseverazione, dev’essere contenuta nel campo dedicato alle note nella stessa asseverazione.
Correzioni e integrazioni dell’asseverazione sono esclusivamente a cura del tecnico asseveratore, che può annullare il protocollo, apportare le modifiche del caso ed eseguire una nuova trasmissione. Qualora l’asseveratore ritenga che per correzioni di piccola entità, che comunque non devono riguardare le somme dichiarate, sia sufficiente redigere una dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà, si ribadisce che tale dichiarazione non va trasmessa all’ENEA. L’asseveratore la fornisce invece ai beneficiari della detrazione fiscale e la conserva per esibirla su richiesta”.