Fattura Elettronica 2019: Esclusi dall’Obbligo il Regime Forfettario, Medici e Farmacisti

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L’obbligo della fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 non partirà per tutti. Sono infatti diverse le categorie che ne rimarranno escluse, che sommandosi formano metà delle partite IVA attive in Italia.

Anche senza proroghe, con l’avvio generalizzato della fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019, la metà delle partite IVA non sarà obbligata a emettere fatture elettroniche.

Esonerati dalla Fattura Elettronica: Regime Forfettario e dei Minimi

Tra i primi motivi vi è l’ampliamento del numero di soggetti che potranno accedere al regime forfettario. Saranno i soggetti che hanno aderito al regime forfettario o al vecchio regime dei minimi (circa 935mila titolari di partita Iva, in base agli ultimi dati) i primi ad evitare la fattura elettronica: un gruppo di partite IVA che potrebbe crescere fino a 1,5 milioni con l’alzamento della soglia d’accesso a 65mila euro di ricavi, come previsto dal disegno di Legge di Bilancio per il 2019.

Esonerati dalla Fattura Elettronica: Esercenti che Operano Solo con Consumatori

A questi vanno poi aggiunti 1 milione e 732mila esercenti e artigiani che operano solo con consumatori finali ed emettono scontrini e ricevute fiscali.

Esonerati dalla Fattura Elettronica: Farmacisti e Medici

Un terzo fronte che non vedrà l’obbligo di fattura elettronica dal 1° gennaio 2019 arriva dal Parlamento. La commissione Finanze del Senato è chiamata infatti a concludere l’esame degli emendamenti. Due emendamenti del relatore Emiliano Fenu (del Movimento 5 Stelle) sono stati approvati: niente fattura elettronica per medici e farmacisti per il 2019. Anche in relazione al parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, si è deciso di esonerare dagli obblighi di fatturazione elettronica i soggetti operanti nel campo sanitario. Nello specifico si tratta dei seguenti soggetti:

  • Aziende sanitarie locali;
  • Aziende ospedaliere;
  • Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
  • Policlinici universitari;
  • Farmacie pubbliche e private;
  • Presidi di specialistica ambulatoriale;
  • Strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
  • Altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
  • Strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al SSN;
  • Iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
  • Iscritti agli Albi professionali degli psicologi;
  • Iscritti agli Albi professionali degli infermieri; iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i
  • Iscritti negli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
  • Esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico;
  • Iscritti agli Albi professionali dei veterinari;
  • Strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari;
  • Esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco. Si tratta, specificamente, delle parafarmacie.

Tutti questi soggetti sono esonerati dalla fattura elettronica per tutto il 2019, e potranno quindi continuare a emettere la vecchia fattura cartacea.

Esonerati dalla Fattura Elettronica: Associazioni Sportive con Regime Forfettario

Niente e-fattura neanche per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) che hanno optato per la tassazione agevolata. Questa novità interessa le Asd affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti. Per poter beneficiare dell'esonero dalla fattura elettronica, l'associazione non deve aver conseguito nel periodo d'imposta precedente proventi oltre 65 mila euro, come per chi aderisce al regime forfettario.

E le Fatture Passive?

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In sostanza, tra l’ampliamento del regime forfettario, i soggetti che emettono solo scontrini e le esclusioni in discussione al Parlamento, l’obbligo riguarderà metà dei 5,8 milioni di titolari di partita IVA. Tuttavia, gli esclusi non potranno completamente disinteressarsi del nuovo obbligo di fatturazione elettronica, perché potranno comunque ricevere le fatture elettroniche dai propri fornitori. Questi ultimi emetteranno ovviamente fatture in formato elettronico, cioè l’unico formato avente valore legale per le partite IVA ordinarie.

Le fatture ricevute andranno acquisite, registrate nei registri Iva e nelle altre scritture contabili previste ai fini delle imposte sui redditi.

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