Aumenta la tutela dei marchi registrati. Dopo quattro anni dalla sua emanazione, l’Italia ha infatti recepito la direttiva europea sui marchi di impresa, che ferma le registrazioni di prodotti simili e rende più facile sequestrare i falsi. Il Consiglio dei Ministri, riunitosi venerdì 14 febbraio, su proposta del Ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio, ha dato il via libero definitivo a un decreto legislativo che attua la direttiva 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia. L’obiettivo della direttiva è quello di “garantire che i marchi d’impresa registrati abbiano la stessa protezione negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri”.
Marchi Registrati, Governo Stringe le Norme per la Tutela
Il Consiglio dei Ministri recepisce la direttiva europea sui marchi registrati d'impresa, rendendo più facile sequestrare i falsi
Marchi Registrati: Cosa Prevede la Direttiva Europea
La direttiva 2015/2436 prevede che nei successivi sette anni gli ordinamenti nazionali introducano nuove procedure amministrative al fine di superare le disparità esistenti tra i titolari di marchi registrati di certi Paesi rispetto a quelli di altri. L’Italia, recependola, amplia le fattispecie già esistenti in tema di diritti derivanti dal marchio ed estende l’ambito di applicazione della tutela a nuovi tipi di marchio (es. olfattivi), superando il dato della mera riproducibilità grafica. Tra i principali profili innovati della nuova normativa, si segnalano:
- l’impedimento assoluto alla registrazione dei marchi nel caso di conflitto con le denominazioni di origine e indicazioni geografiche (Dop/Igp), indipendentemente dal settore di appartenenza (vini, bevande spiritose, prodotti agricoli e alimentari ecc.), nonché la previsione di particolari motivi di rifiuto della registrazione a causa di conflitti con le menzioni tradizionali protette relative ai vini (Mtv) e alle specialità tradizionali garantite (Stg) tutelati dalla legislazione dell’Unione;
- una protezione rafforzata ai marchi registrati che godono della reputazione in uno Stato membro;
- l’estensione della possibilità di applicare, anche in caso di mero transito, la procedura di sequestro alla frontiera delle merci contraffatte;
- l’introduzione del divieto di svolgere atti preparatori alla contraffazione.
Marchi Registrati, Novità Anti Contraffazione
L’attuazione da parte del Consiglio dei Ministri della direttiva 2015/2436 sui marchi registrati prevede anche strumenti rafforzati sul fronte della lotta alla contraffazione. Da questo punto di vista, diventa operativa “l’estensione della possibilità di applicare, anche in caso di mero transito, la procedura di sequestro alla frontiera delle merci contraffatte”. La direttiva stabilisce anche “che il titolare di un marchio d’impresa abbia il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti, in ambito commerciale, nello Stato membro di registrazione del marchio senza la loro immissione in libera pratica in tale Stato, quando tali prodotti provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio identico o sostanzialmente identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti”.
A questo scopo la norma consente ai titolari di marchi d'impresa di “impedire l'ingresso di prodotti contraffatti e la loro immissione in tutte le situazioni doganali, compresi, in particolare, il transito, il trasbordo, il deposito, le zone franche, la custodia temporanea, il perfezionamento attivo o l'ammissione temporanea, anche nel caso in cui detti prodotti non sono destinati ad essere immessi sul mercato dello Stato membro interessato” e prevede che “nell'effettuare i controlli doganali le autorità doganali si avvalgano dei poteri e delle procedure di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, anche su richiesta dei titolari dei diritti. In particolare, le autorità doganali dovrebbero effettuare i controlli del caso sulla base di criteri di analisi del rischio”.
Marchi Registrati, Come Sorvegliare la Concorrenza
Per proteggere il proprio marchio, è bene anche tenere sotto controllo la concorrenza e verificare che, nel proprio territorio di interesse (nazionale o comunitario), soggetti terzi non abbiano depositato marchi identici o simili al tuo. Lo si può fare, ricevendo un report dettaglio mese per mese, in cui verranno indicati:
- il marchio potenzialmente confondibile;
- i dati relativi al soggetto che ha presentato la domanda;
- le classi di prodotti o servizi rivendicati dal marchio potenzialmente confondibile;
- i termini di scadenza utili al fine di opporre validamente la/e domanda/e di marchio potenzialmente confondibile/i.