Credito per la Sanificazione
Gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che ne hanno fatto richiesta entro il 7 settembre riceveranno un credito di imposta pari al 28,3% per le spese sostenute.
A settembre la percentuale veniva fissata nella misura al 9,38% delle spese sostenute, estremamente ridotto rispetto alle aspettative. L'ampliamento delle risorse destinate al bonus in rassegna dovrebbe triplicare l'ammontare del credito spettante e ridare un minimo di senso alle domande presentate. Quindi si dovrebbe passare ad un credito di circa il 28%, rispetto al 9% precedente.
Oltre alle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, il credito viene riconosciuto per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari).
Nell’acquisto e installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale rientrano i seguenti:
- barriere protettive
- pannelli protettivi
- detergenti mani e disinfettati.
L’obiettivo è ovviamente fornire dispositivi idonei a proteggere i lavoratori e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
Il provvedimento precisa inoltre che ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Per poter fruire del bonus, l’Agenzia delle Entrate ha disposto il seguente codice tributo 6917 (risoluzione n. 52/E del 14 settembre 2020): “6917” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Cessione del credito d’imposta
Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile