Verifiche PEC dalla Camera di Commercio: come evitare le sanzioni
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Se sei un libero professionista o un’impresa sei tenuto, oltre ad avere per legge una valida PEC, di comunicarlo al Registro Imprese.
Le Camere di Commercio procedono alla verifica degli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) iscritti nel registro delle imprese e sono tenute a procedere alla cancellazione di quelli ritenuti non validi.
Le PEC si considerano non valide quando risultano:
revocate;
non univoche, cioè appartenenti a più di una impresa o non intestate all’impresa stessa;
non funzionanti, ossia inattive o scadute.
I controlli interesseranno i liberi professionisti e le imprese che avevano l’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale e non l’hanno fatto. Alcune imprese hanno infatti un indirizzo PEC non più valido o non hanno completato la procedura telematica necessaria per iscrivere la PEC nel Registro delle imprese, per questo motivo sono state avviate le cancellazioni d’ufficio, con la relativa irrogazione delle sanzioni a chi non è in regola.
Obbligo PEC: chi è obbligato a comunicare il domicilio fiscale
I controlli delle Camere di Commercio saranno sui soggetti obbligati per legge ad avere una PEC (e a comunicarne l’iscrizione) ma non hanno ancora provveduto.
L’art. 37 del c.d. decreto Semplificazione (D.L. n. 76/2020 contenente “disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti”), ha stabilito l’obbligo, se non si fosse già provveduto a tale adempimento, di comunicare il proprio domicilio digitale (indirizzo PEC – Posta Elettronica Certificata) a:
Registro Imprese, per tutte le imprese costituite in forma societaria o individuale;
rispettivi ordini o collegi, per i professionisti iscritti in albi ed elenchi.
In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale l’impresa incorre nell’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e in una sanzione amministrativa, in misura raddoppiata, per le società (art. 2630 Codice civile), e, in misura triplicata, per le imprese individuali (art. 2194 Codice civile).
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Non basta quindi acquistare una PEC da attribuire alla propria azienda o libera professione ma, nei casi in cui è obbligatorio e previsto, è necessario comunicarlo al registro delle imprese. L’iscrizione o la variazione della propria PEC nel Registro Imprese non costa nulla: si tratta di adempimenti gratuiti, esenti da bolli, diritti, tariffe.
La comunicazione può essere fatta da:
titolare di un’impresa individuale (o legale rappresentante di una società), se in possesso di un dispositivo di firma digitale, può servirsi della procedura “Pratica semplice”;
utente registrato di registroimprese.it/Telemaco, può utilizzare il servizio DIRE per la compilazione e l’invio della pratica.
In alternativa, è possibile adottare una delle principali soluzioni di mercato per la compilazione e l’invio delle pratiche telematiche oppure ci si può rivolgere ad un intermediario.