La prima imposta da pagare è l'imposta di donazione che grava su chi riceve il bene. Imposta non dovuta in caso di donazioni verso: Stato, Regioni, Province e Comuni; Enti pubblici, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che abbiano come scopo esclusivo assistenza, studio, ricerca scientifica, altre finalità di pubblica utilità; Onlus e fondazioni bancarie.
Per calcolare l'imposta, il primo valore è la base imponibile, che nel caso degli immobili è rappresentata, in caso di trasferimento della piena proprietà, dal valore venale del bene in comune commercio alla data della stipula dell'atto.
Oltre alla base imponibile, si considera il rapporto tra beneficiario e donante perché, come detto, sono previste aliquote diverse ed eventuali franchigie, che rendono tassabili le donazioni per la parte eccedente il loro valore. Entrando nel dettaglio, il costo dell'imposta di donazione si ottiene applicando alla base imponibile, decurtata dell'eventuale "franchigia", le seguenti aliquote:
- 4% per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente la franchigia riconosciuta, pari a 1 milione di euro, per ciascun beneficiario;
- 6% per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente della la franchigia riconosciuta pari a 100mila euro, per ciascun beneficiario;
- 6% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- 8% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.
Oltre all’imposta di donazione, sono dovute l'imposta di trascrizione (o imposta ipotecaria) pari al 2% del valore dell'immobile, e l'imposta catastale pari all'1% del valore dell'immobile.
Se ci sono le condizioni per le agevolazioni "prima casa", in caso di donazione dell'immobile si potranno pagare le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.