Fondo perduto per commercio al dettaglio. Carta CNS e PEC per richiedere i contributi
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La domanda per richiedere i contributi a fondo perduto dovrà essere presentata al Ministero dello Sviluppo Economico, in via telematica. Oltre al calo di fatturato, è richiesto anche che l’ammontare dei ricavi nel 2019 non superi i 2 milioni di euro.
Arrivano finalmente le prime informazioni sui contributi a fondo perduto per il commercio al dettaglio previsti dal Decreto Sostegni ter. A darne notizia il Ministero dello Sviluppo Economico tramite decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 aprile 2022. Le istanze di fondo perduto potranno essere presentate al Ministero dello Sviluppo Economico in via telematica, attraverso un’apposita procedura resa disponibile su www.mise.gov.it, dal 3 al 24 maggio 2022.
Attenzione, il decreto ha definito anche le regole di accesso alla procedura. Sarà per via telematica, ma non saranno utilizzabili le credenziali SPID.
Ecco come richiedere il contributo a fondo perduto.
Il contributo a fondo perduto per il commercio al dettaglio e codici ateco
Il Governo ha istituito un “Fondo per il rilancio delle attività economiche di “commercio al dettaglio” con una dotazione di 200 milioni per il 2022. Il fondo è finalizzato al riconoscimento di contributi a fondo perduto in favore delle attività:
con sede legale o operativa in Italia e regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese;
non in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
non già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
non destinatarie di sanzioni interdittive.
Per beneficiare dei contributi a fondo perduto, le imprese devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni e aver subito un calo del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.
Possono accedere al beneficio le attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici Ateco:
47.19,
47.30,
47.43,
47.5,
47.6,
47.71,
47.72,
47.75,
47.76,
47.77,
47.78,
47.79,
47.82,
47.89,
47.99.
Come richiedere il contributo
L’accesso alla procedura telematica prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi CNS ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa richiedente, come da certificato camerale. Previo accesso alla procedura, il rappresentante legale dell’impresa può delegare anche un soggetto terzo.
Come specificato all’art. 5 del decreto, ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di accesso all’agevolazione, al soggetto istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva. La registrazione della PEC nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell’istanza e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica.
Dunque, oltre alla Carta nazionale dei servizi, è necessario essere in possesso di una PEC come risultante dal Registro delle imprese.
L’importo viene calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta. La percentuale sarà pari al:
60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a quattrocentomila euro;
50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;
40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro.
Nel caso in cui i 200 milioni di euro stanziati non fossero sufficienti a liquidare tutte le domande, il Ministero dello sviluppo economico provvederà a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi sopraccitate.