Mancata consegna Pec: la responsabilità è del mittente

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Il destinatario con la casella piena non ha modo di recuperarla, mentre il mittente riceve un messaggio di fallita ricezione.

Quando si usa una Pec, spetta al mittente accertarsi che il destinatario sia stato messo nella condizione di conoscerne effettivamente il contenuto, e che la PEC sia arrivata a destinazione. In caso contrario, deve adoperarsi per far sì che ciò avvenga. A ribadirlo è una sentenza del Tar (la numero 00099/2022) di Cagliari in cui si evidenzia la differenza tra Pec e raccomandata con ricevuta di ritorno, nell'ambito di un ricorso contro un'ordinanza di demolizione.

La mancata ricezione causa casella piena

Nella vicenda in questione si esamina un’ordinanza di demolizione emanata nel 2021 da un piccolo comune della Sardegna, in riferimento a una pratica dello Sportello unico per le Attività produttive e per l’edilizia (Suape) del 2020 per la realizzazione di un tratto di muratura lungo una recinzione e altri interventi. È la fase conclusiva di un procedimento partito con una Dua (Dichiarazione autocertificativa unica) allo sportello unico per le attività produttive cui segue un preavviso di rigetto e quindi una mail con osservazioni inviata all'indirizzo PEC del Comune.

Tuttavia, la Pec non arriva effettivamente al comune perché la casella postale dell’Amministrazione risulta piena, come dimostra la ricevuta di mancata consegna arrivata al mittente.

Il Comune, quindi, da avvio al provvedimento, prendendo atto della “mancanza di osservazioni da parte dell’interessato”, che a quel punto presenta ricorso al Tar. Secondo il ricorrente, i doveri del cittadino si fermerebbero all’invio della Pec, mentre dovrebbe “essere esclusivo onere del titolare della casella di posta provvedere alla sua periodica manutenzione e svuotamento in modo che sia costantemente idonea alla ricezione di atti”. Tesi che però non è condivisa dai giudici.

I magistrati, infatti, sottolineano che «il documento informatico si intende consegnato al destinatario quando la Pec del destinatario ha generato la ricevuta di consegna ed anche nel caso in cui la consegna non sia potuta avvenire per causa imputabile al destinatario. Tale previsione è di particolare importanza per il caso in cui la comunicazione debba essere trasmessa all'amministrazione entro un determinato termine». Non solo, «quando la spedizione con Pec non va a buon fine e il mittente riceve un messaggio di mancata consegna generata dal sistema, è escluso a priori che la comunicazione sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario, il quale può restare peraltro completamente ignaro anche dell'impossibilità di recapitargli la Pec».

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La differenza tra Pec e raccomandata 

Da qui la «netta distinzione da questo punto di vista tra il sistema delle comunicazioni elettroniche tramite Pec e il sistema postale cartaceo”, poiché diversamente da quanto avviene con la raccomandata dove l'operatore rilascia al destinatario una ricevuta con la quale il destinatario viene messo a conoscenza della presenza di una comunicazione a lui rivolta e che è suo onere attivarsi per ritirarla, con la Pec è esclusivamente il mittente che riceve la comunicazione della mancata consegna. “Il destinatario ne resta all'oscuro e soprattutto non ha alcun modo per recuperare la comunicazione non recapitatagli dal sistema se il mittente non provvede ad inviargliela di nuovo”, concludono i magistrati.

Ciò non toglie la netta convenienza di una PEC rispetto alla raccomandata, dal semplice fatto che costa nettamente di meno all'immediatezza dell'invio.

La responsabilità del mittente

La ricevuta di spedizione e mancato recapito, per i giudici, «può avere quindi rilievo ai soli fini della prova del rispetto dei termini, ma non anche sulla valutazione della legittimità della successiva azione dell'amministrazione». Sottolineando quindi che il mittente aveva piena contezza del mancato ricevimento della Pec, i giudici concludono che il cittadino avrebbe dovuto rendersi conto che la Pec inviata al Comune non era stata ricevuta e avrebbe dovuto provvedere a un nuovo successivo invio delle sue osservazioni sempre a mezzo Pec o avrebbe potuto pure consegnare le stesse a mano agli uffici.

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