Parte lo Scontrino Elettronico, ma le Sanzioni Solo dal 2020

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Il Decreto Crescita modifica l'obbligo di rilasciare lo scontrino elettronico, scattato il 1° luglio 2019

Dal 1° luglio 2019 gli esercenti con volume d’affari superiore a 400mila euro hanno l’obbligo di rilasciare lo scontrino elettronico, al posto della tradizionale ricevuta cartecea. Una novità estesa a tutti gli altri commercianti (fanno eccezione solo alcune categorie) dal 1° gennaio 2020. Peccato che - come vi abbiamo raccontato in questo articolo - siano parecchi quelli che non sono ancora attrezzati per farlo: vuoi per i costi da sostenere nell’acquisto di un nuovo registrazione di cassa telematico, vuoi per problemi legati alla connessione internet. Ecco perché il Parlamento nella legge di conversione del decreto Crescita ha deciso - a pochissimi giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo dello scontrino elettronico - di ammorbidire la norma: le scadenze restano le stesse, ma le sanzioni per chi non si adegua slittano di sei mesi; mentre i termini per l'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri sono stati spostati al 12esimo giorno da quello dell'operazione. Non solo: chi è senza registratore di cassa telematico potrà utilizzare il servizio web dell’Agenzia delle Entrate per memorizzare e trasmettere i dati sulle ricevute.

Scontrino Elettronico: Che Cos’è e Da Quando Scatta l’Obbligo

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Lo scontrino elettronico è una ricevuta fiscale, che verrà trasmessa per via telematica all’Agenzia delle Entrate. Conterrà tutti i dati presenti oggi sullo scontrino fiscale tradizionale, come la data dell’acquisto, l’importo pagato, la percentuale di imposte e il numero di partita IVA dell’esercizio. 

L’obbligo dello scontrino elettronico, introdotto dal decreto legge 119/2018, scatta in due diverse fasi: 

  • dal 1° luglio 2019, saranno obbligati i soggetti con volume d’affari annuo superiore a 400mila euro;
  • dal 1° gennaio 2020, l’obbligo si estenderà a tutti gli altri commercianti al dettaglio.

Cosa cambia nella pratica con l’introduzione dello scontrino elettronico?

Per gli acquirenti non cambierà molto: dopo l’acquisto riceveranno comunque una ricevuta cartacea, che non avrà validità fiscale, ma servirà come garanzia e in caso di cambio merce

Per i commercianti e i loro commercialisti, invece, o scontrino elettronico sostituirà in toto quello cartaceo. Se la novità permetterà di semplificare tutte le operazioni fiscali dei commercianti relative alla compilazione della dichiarazione dei redditi e ai fini IVA, adeguarsi non è però così semplice: 

  • Il negoziante innanzitutto deve dotarsi di un registratore telematico, che alla fine della giornata possa trasmettere il saldo dei corrispettivi giornalieri. Il costo è di uno nuovo è di circa 800 euro. Altrimenti è possibile adeguare il software della propria cassa, spendendo circa 150 euro. Per agevolare l'adeguamento, dal 1° gennaio è previsto un credito d'imposta pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto di registratori di cassa idonei (fino ad un massimo di 250 euro). 
  • Il commerciante si deve poi accreditare nell’area Corrispettivi Telematici del portale dell’Agenzia delle Entrate.
  • E comunicare al fornitore del registratore se il suo utilizzo è a partire da luglio 2019 o gennaio 2020. 

Dal momento che la novità è di quelle importanti e arriva a pochi mesi dal debutto dall’introduzione della fatturazione elettronica tra privati, le associazioni di categoria per mesi hanno chiesto un rinvio dell’entrata in vigore dello scontrino elettronico. Con la conversione in legge del decreto Crescita sono state parzialmente soddisfatte.

Scontrino Elettronico: le Novità del Decreto Crescita

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Sono due le novità fondamentali per lo scontrino elettronico introdotte dalla conversione in legge del decreto Crescita: la moratoria delle sanzioni e l’estensione del termine per l’invio dello scontrino elettronico. Vediamo i dettagli.

Moratoria Sanzioni

Per i primi 6 mesi di decorrenza dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dello scontrino elettronico, non si applicano le sanzioni in relazione alla violazione di alcuni obblighi tributari in caso di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA. Le sanzioni quindi scatteranno il 1° gennaio 2020 per i soggetti con volume d’affari annuo superiore a 400mila euro e il 1° luglio 2020 per tutti gli altri.

Invio Entro 12 giorni

La nuova legge equipara il termine per l’invio dei dati dei corrispettivi a quello previsto dalla fatturazione elettronica, ovvero 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. Restano fermi, però, gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati degli scontrini emessi e i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Con la concessione di tempo in più, il Legislatore ha risolto così anche il problema delle zone con scarsa copertura internet. 

Servizio Web Agenzia delle Entrate 

Novità introdotta dalla Circolare 15/E diramata dal Fisco subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della conversione in legge del decreto Crescita prevede l’avvio di un servizio web dell’Agenzia delle Entrate che consenta a chi non è ancora dotato di registratore di cassa telematico di registrare e inviare i dati dei corrispettivi giornalieri. 

Il nuovo servizio è attivo all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi e potrà essere utilizzato, oltre che da pc, anche tramite tablet e smartphone. Attraverso la procedura web, i soggetti interessati potranno predisporre online un documento commerciale e allo stesso tempo memorizzare e inviare all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata. Per accedere al sistema è possibile utilizzare le credenziali di:

  • Spid (Sistema pubblico di identità digitale);
  • Servizi telematici Entratel e Fisconline
  • La Carta Nazionale dei Servizi (Cns). 

Una volta entrato, l'operatore Iva che effettua la cessione o prestazione dovrà verificare i suoi dati già precompilati e inserire i dati relativi all'operazione effettuata (quantità, descrizione, prezzo unitario e aliquota Iva) e la modalità di pagamento (denaro contante o elettronico). Il documento potrà, quindi, essere stampato e consegnato al cliente su carta oppure, se quest'ultimo è d'accordo, inviato via email o con altra modalità elettronica. Gli utenti potranno ricercare e visualizzare i documenti commerciali mediante una specifica funzionalità online messa a disposizione all'interno del portale Fatture e Corrispettivi.

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