La certificazione energetica di un immobile costituisce ormai un passaggio obbligato in diversi adempimenti, tra cui la compravendita. Dimenticarsi di far redigere questo documento o la sua maldestra redazione può esporre a severe sanzioni.
Ad analizzare la questione ci ha pensato la sentenza n. 1955 del 30 dicembre 2022 pronunciata dal Tribunale di Trani. In questa controversia l’acquirente aveva accusato i venditori dell’immobile di aver allegato all’atto di compravendita un APE (nella sentenza viene riportato più volte il termine APE, in realtà sostituito da Attestato Certificazione Energetica) che attestava erroneamente una classe energetica superiore (classe “D”) rispetto a quella reale. “È stata accertata l’esistenza di una effettiva discrepanza tra l’attestato di certificazione energetica di cui agli atti e la concreta prestazione energetica dell’appartamento in questione”, afferma la relazione tecnica del CTU (consulente tecnico d'ufficio) citata nella sentenza.
L’acquirente in questione, ritenendo diminuito il valore dell’immobile acquistato, chiedeva il risarcimento, in quanto era stato consegnato un bene completamente diverso da quello pattuito: se le parti avessero conosciuto fin dal primo momento la corretta classe energetica avrebbero sicuramente pattuito un prezzo diverso da quello effettivamente pagato.
Nella sentenza viene esclusa l’ipotesi di inadempimento grave, e viene condannata la parte venditrice al risarcimento del danno per vizi riscontrati sull’abitazione. Per il giudice la condotta assunta dal venditore è più assimilabile ad una colpa (non a un dolo), e i danni assumono una funzione prevalentemente sanzionatoria. Il danno è stato quantificato in misura pari a 14.289,41 euro, cioè l’8% circa del valore dichiarato in atto (180.000 euro), e motivando che la conoscenza della classe energetica corretta avrebbe comportato una trattativa e pattuizione del prezzo diverso. Per il giudice l’errata certificazione non può essere fatta ricadere esclusivamente sui venditori, in quanto hanno dovuto fare ricorso ad un soggetto certificatore che attestasse il livello di efficientamento energetico.